Aggiornamento licenza taxi e certificato antimafia

Buonasera,
sono a sottoporre il seguente quesito: una ditta ha acquistato una licenza di taxi, dopo aver presentato regolarmente le pratiche di subentro della licenza, il Comune non ha ancora rilasciato l’aggiornamento poichè ritiene che ai fini dell’aggiornamento della stessa è necessario avere la documentazione che attesta “il requisito antimafia” direttamente dall’amministrazione a cui è stato richiesto e in caso di mancata risposta da parte dell’ente dovranno avvalersi del termine del silenzio-assenso, quindi 30 o 60 giorni; in questo caso la persona non può svolgere l’attività con notevoli perdite economiche, chiedo se è corretta la procedura del Comune e nel caso se ci sono normative a cui ci si può appellare per ottenere l’aggiornamento della licenza in minor tempo.
Ringrazio in anticipo per la gentile risposta che mi fornirete.
Cordiali saluti.

Non è così. I requisiti morali si autocertificano ai sensi del DPR 445/2000. L’autocertificazione, per legge, ha lo stesso valore del certificato che sostituisce e quindi è valida fin dalla sua presentazione. La PA qualora verificasse anche in seguito che quella autocertificazione fosse falsa può procedere alla decadenza della licenza e alla denuncia del dichiarante per falsa dichiarazione

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Buonasera,
a seguito della precisazione al comune che è possibile autocertificare i requisiti morali, mi hanno informato che la pratica presentata è soggetta al controllo a campione cosi come previsto da una determina del 2021, che prevede il controllo formale anche per il requisito morale.
Riporto di seguito una parte della determina:
"Il Dirigente del servizio…premesso che…
DETERMINA:
“Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura del controllo a campione sulle SCIA e comunicazioni, inerenti l’avvio e l’esercizio delle attività economiche su cui il Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale ha competenza di merito;
Di assoggettare al medesimo controllo a campione anche le dichiarazioni sostitutive rese
nell’ambito delle istanze di autorizzazione/concessione, inerenti i requisiti morali,
professionali, di regolarità contributiva e di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA;
Di disporre specifiche modalità di gestione dei singoli controlli, differenziando per tipologia di
attività ed intervento, con individuazione dell’ampiezza del campione e frequenza di
estrazione così come indicato nell’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione. …”
Chiedo se sia corretto sostenere che il controllo formale deve essere inteso come successivo al rilascio dell’aggiornamento della licenza e non preventivo come comunicato dal comune, essendo il requisito morale autocertificabile e previsto da una norma superiore a quella Comunale.
Ringrazio in anticipo per il gentile riscontro.

Da una parte c’è il termine del procedimento amministrativo ovvero il limite temporale entro il quale la PA deve concluderlo: rilasciare l’autorizzazione o negarla. La PA è responsabile del ritardo una volta scaduto il termine. Dall’altra’ però, c’è anche il dovere di celerità e il divieto di aggravio del procedimento. Su quest’ultimo punto si può vedere l’art. 1, comma 2 della legge 241/90 (in materia di procedimento amministrativo): La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

Quindi anche se è vero che nella realtà è praticamente impossibile chiamare la PA a un risarcimento per ritardo se il termine del procedimento non è ancora decorso, è vero anche che la PA che non dà valore probante all’autocertificazione attua un aggravio procedimentale ingiustificato: l’autocertificazione ha valore immediato equiparabile al certificato sostituito.

Il DPR 445/2000 dispone all’art. 48

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

(nel tuo caso è una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione prevista dall’art. 46 dello stesso DPR)

Il DPR per rassicurare i dipendenti della PA ha disposto (art. 73):
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

All’art. 75 si esprime il dovere di dichiarare la decadenza per l’atto rilasciato su false dichiarazioni.


Comunque, sono andato a controllare. Ai sensi del D.P.R. 09/05/1994, n. 407, il termine per il silenzio -assenso è pari a 30 giorni - vedi tabella C allegata al DPR. Lo puoi fare presente

Grazie mille, quindi se non ho capito male il Comune deve accettare l’autocertificazione e pur essendo la pratica inserita nel controllo a campione devono aggiornare la licenza e nel caso successivo al controllo formale risulta una falsa dichiarazione possono sospenderla.