Aggiunzione di nuova attività a seguito di trasferimento di azienda di attivittà di somministrazione alimenti e bevande

Buongiorno,
volevo porre un quesito in merito ad una ditta che, in primis, ha inoltrato comunicazione per subingresso per fitto di azienda relativamente ad attività di somministrazione alimenti e bevande (bar), con istruttoria andata buon fine e, successivamente, la stessa ditta ha inoltrato Comunicazione per aggiunzione di nuova attività (laboratorio di pasticceria) nello stesso locale, oggetto del subingresso, indicando nella planimetria dei locali la superficie destinata a laboratorio e dichiarando il tecnico che il detto immobile, non ha subito modifiche nella sagome e nella struttura.
la mia domanda é: la ditta cessionaria, in questo caso, può comunicare l’aggiunzione di una nuova attività nello stesso locale anche se non è oggetto del trasferimento di azienda ?

grazie per la risposta

Al netto di eventuali specifiche disposizioni locali a ciò contrarie, l’impresa che abbia disponibilità dei locali può esercitarvi qualsiasi tipologia di attività non vietata per legge.
Nella circostanza evidenziata, l’impresa in oggetto esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per affitto d’azienda, mentre sarà diretta intestataria dell’attività di artigianato alimentare per laboratorio di pasticceria creata ad hoc ex novo.

Il titolo abilitativo la somministrazione consentirebbe già all’impresa di vendere qualsiasi alimento da loro prodotto; tuttavia, ciò non vieta la coesistenza di un’area ed un ulteriore ramo d’azienda in specifico dedicati a laboratorio di pasticceria nella medesima unità immobiliare, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

Stante la sequenza cronologica delle comunicazioni pervenute, laddove la creazione di area per laboratorio di pasticceria riduca la superficie inizialmente dichiarata come adibita a somministrazione, l’impresa dovrà comunicarne la variazione in riduzione.
In assenza di specifici requisiti locali di destinazione d’uso degli immobili contrari alla coesistenza di tali attività, l’esercizio è ammissibile.