Agibilità attrazioni dello spettacolo viaggiante

per n.8 attrazioni medio-grandi dello spettacolo viaggiante installate in un piazzale (non delimitato e senza servizi comuni), la CPVLPS si dichiara incompetente perché non si tratterebbe di “parco di divertimento” e per il numero di spettatori previsto inferiore a 200.
L’ufficio tecnico del Comune deve comunque rilasciare l’agibilità ai sensi dell’art. 80 tulps (previa acquisizione di asseverazione del tecnico abilitato)?

Tema complesso…
L’art. 141 del rd. 635/1940 prevede che sotto le 200 persone la CVPLS è sostituita dalla relazione del tecnico. Quindi correttamente se la capienza è inferiore alle 200 persone è necessaria (e sufficiente) la relazione.

Per la questione “parco divertimenti - pluralità di attrazioni” vedi qui