Agibilità locale commerciale

Un locale commerciale non alimentare gravato di regolare agibilità, a seguito di cessazione di attività, è stato acquisito da un terzo soggetto che vuole intraprendere una nuova attività commerciale nel settore non alimentare. Premesso che il predetto locale non ha subito alcuna variazione dal punto di vista edilizio, rimanendo infatti strutturalmente identico al momento del rilascio dell’agibilità, si chiede di conoscere se l’avvio di una nuova attività commerciale ospitata nella suddetta struttura, implichi l’acquisizione di una nuova certificazione di agibilità o se può essere utilizzata quella già esistente.

Un diverso utilizzatore del fabbricato non deve riprocedere all’acquisizione dell’agibilità, sarebbe una richiesta senza senso. Sarebbe un onere contra legem - vedi d.lgs. n. 126/2016 e d.lge n 222/2016.

L’agibilità è dichiarata per un fabbricato una volta terminati i lavori di costruzioni o i lavori per interventi che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, ecc… Finché il fabbricato non subisce modifiche che comportino un’altra verifica di agibilità, la primaria agibilità resta un titolo connesso a quel fabbricato e spendibile verso terzi. Anzi, il certificato di agibilità viene proprio considerato uno dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta di cui all’art. 1477 comma 3 CC che il venditore dell’immobile deve consegnare all’acquirente.

Per aspetti tecnici vedi l’art. 24 del DPR 380/2001 e la copia giurisprudenza che puoi trovare sul web