Buongiorno,
un agriturismo vorrebbe ampliare l’offerta installando unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti, sotto il profilo edilizio ed urbanistico, non necessitando di pareri ai fini dei vincoli idrogeologici e paesaggistici, può considerarsi attività libera come cita all’art. 136 comma 1 lettera e) bis lr 65/2014?
Grazie
Agricampeggio in Agriturismo Avviato: Normative e Opportunità
CONTENUTO
L’agricampeggio rappresenta un’importante opportunità per gli imprenditori agricoli, consentendo di integrare l’attività agricola con l’accoglienza turistica. Secondo l’articolo 2, comma 1, lettera a, della Legge Regionale del Veneto 28/2012, l’agricampeggio è definito come un’area attrezzata per la sosta e il soggiorno di turisti con mezzi mobili, gestita da imprenditori agricoli. Questa attività deve essere connessa e non prevalente rispetto all’attività di coltivazione o allevamento, come stabilito dall’articolo 2135 del Codice Civile.
L’agricampeggio può includere servizi di ospitalità e ristorazione, a condizione che questi non superino determinate percentuali stabilite dall’articolo 8, comma 3 della stessa legge. Per gli agriturismi già avviati, l’agricampeggio può essere considerato una funzione accessoria, permettendo l’avvio dell’attività senza la necessità di nuovi permessi, purché sia conforme al piano agrituristico e siano stati ottenuti i necessari riconoscimenti e classificazioni (CIR/CIN).
Inoltre, il cambio di destinazione d’uso per gli agri-campeggi è equiparato a quello turistico-ricettivo (cat. A-bis/D), e sono esenti da oneri primari e parcheggi se si tratta di strutture di tipo verticale, come previsto dalle norme urbanistiche del 2026. Esempi di agriturismi che hanno implementato con successo l’agricampeggio includono “Le Bucoliche” in provincia di Verona e “La Pineta” in provincia di Foggia. È fondamentale che gli imprenditori verifichino con il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del proprio comune e si attengano alle leggi regionali pertinenti, come la L.R. 32/1995 dell’Abruzzo e la L.R. 24 dell’Emilia-Romagna.
CONCLUSIONI
L’agricampeggio rappresenta un’opportunità strategica per diversificare le fonti di reddito degli agriturismi, favorendo un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Tuttavia, è essenziale che gli imprenditori agricoli siano ben informati sulle normative vigenti e sulle procedure necessarie per avviare questa attività.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle normative relative all’agricampeggio è cruciale, sia per la gestione delle pratiche burocratiche sia per garantire la corretta applicazione delle leggi. Essere aggiornati su queste tematiche può rappresentare un valore aggiunto nel proprio percorso professionale.
PAROLE CHIAVE
Agricampeggio, Agriturismo, Normativa, Imprenditori Agricoli, Legge Regionale, Turismo Sostenibile, SUAP.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- L.R. Veneto 28/2012
- Art. 2135 c.c.
- Norme urbanistiche 2026
- Esempi di agriturismi: “Le Bucoliche” (VR), “La Pineta” (FG)
- L.R. Abruzzo 32/1995
- L.R. Emilia-Romagna 24/2018

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