Agricoltori e festa di halloween - aree di proprieta' privata

Buongiorno,

un imprenditore agricolo vorrebbe organizzare nella propria azienda una “festa di Halloween” dove pubblicizzare la propria azienda e vendere i prodotti da essa prodotti.
E fin qui, tutto nella normalità. Vorrebbe altresì omaggiare i più piccoli di caramelle e merendine “dolcetto o scherzetto” ma senza vendita di queste, solo omaggi. E anche qui, non configuarndosi alcuna attività di commercio, nessun problema (al massimo ho consigliato di dichiarare in maniera evidente ingredienti ed allergeni.

Mi chiedono però di poter invitare in azienda altre Aziende agricole, che a loro volta venderebbero i loro prodotti.
Se in caso di commercianti su area pubblica/hobbisti, avrei obbiettato che i mercati e le fiere si svolgono solo su aree pubbliche (qui siamo assolutamente nel privato), mi pongo il problema rispetto alla normativa di favore per gli agricoltori
"1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il
territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita’. "
"8-bis. In conformita’ a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta e’ consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, gia’ pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilita’ dell’impresa agricola, anche in modalita’ itinerante su aree pubbliche o private, nonche’ il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita’ dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. "

Se queste aziende fossero “ospiti” e avessero quindi disponibilità delle aree, sarebbe presumibilmente ammissibile tale attività

Questo a mio parere, anche se il precedente non mi entusiasma, per via di “creazione” di mercati agricoli in aree private

Grazie

tutto condivisibile

Per il resto, volendo fare le cose in grande, potrebbe essere intrapresa la strada del “mercato agricolo” riservato agli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20/11/2007.

Ritengo che in area agricola e presso un’azienda agricola, non possano trovare luogo attività di natura commerciale (un generico mercatino). Si aprirebbe un precedente di difficile controllo. Astrattamente parlando, qualsiasi privato potrebbe approntare un minimercato commerciale in area verde privata dando la veste di evento pubblico. Per contro, seguendo il citato DM 20/11/2007, sarebbe possibile abilitare, anche su istanza di parte, la realizzazione di un c.d.“farmer’s market” con annesse attività divulgative/ didattiche legate al mondo agricolo.

Riporto qualche disposizione del DM 20/11/2007

(TESTUALEMNTE)… I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa O SU RICHIESTA DEGLI IMPRENDITORI SINGOLI, ASSOCIATI O ATTRAVERSO LE ASSOCIAZIONI di produttori e di categoria, istituiscono O AUTORIZZANO i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.

I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico NONCHÉ SU AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA.

(TESTUALMENTE) … ALL’INTERNO DEI MERCATI AGRICOLI DI VENDITA DIRETTA POSSONO ESSERE REALIZZATE ATTIVITÀ CULTURALI, DIDATTICHE E DIMOSTRATIVE LEGATE AI PRODOTTI ALIMENTARI, TRADIZIONALI ED ARTIGIANALI DEL TERRITORIO RURALE DI RIFERIMENTO, ANCHE ATTRAVERSO SINERGIE E SCAMBI CON ALTRI MERCATI AUTORIZZATI.

I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta SULLA BASE DI UN DISCIPLINARE DI MERCATO che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all’agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.


In conclusione, se l’idea venisse avallata dall’Amministrazione comunale, il soggetto potrebbe iniziare a predisporre un “disciplinare” (finalità, modalità, tempi, elenco dei soggetti, organizzazione degli spazi, ecc.), magari con l’aiuto dell’associazione di categoria della quale fa parte affinché possa essere valutato e, poi, formalmente autorizzato dalla stessa Amministrazione (potrebbe essere delibera di Giunta che ratifica il progetto). Resta inteso, ma questi sono aspetti prettamente amministrativi, che ogni imprenditore agricolo partecipante come venditore, dovrà presentare la comunicazione ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 228/01 (come indicato dal DM) con notifica sanitaria.

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come sempre Mario, ed ancora una volta, non ti limiti a rispondere ad un quesito, ma proponi un approfondimento della materia degno di un Blog più che di una risposta di un forum. Grazie ancora

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Questo tuttavia mi pare si discosti dall’interpretazione di cui alla risoluzione Mipaaf, n. 2855 del 07/08/2015, per cui è consentito l’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli durante mercati temporanei organizzati in qualsiasi luogo, anche luoghi privati esterni all’azienda o luogo di produzione, nella disponibilità degli agricoltori che vogliano organizzare questo tipo di mercato.

La normativa risulta abbandonata nella sua inconcludenza e genericità di interpretazione, ma credo che in ogni comune compaiano i classici mercati agricoli organizzati dalle associazioni di tale categoria, che permettono a qualsivoglia agricoltore di commerciare presso gazebo e banchi mobili i propri prodotti in aree private quali cortili di chiese, parcheggi privati ed altro.

A tal fine pare unicamente necessitare un qualsiasi documento che confermi la messa in disponibilità dell’area privata agli imprenditori agricoli per mercati temporanei, la comunicazione di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001 e notifica sanitaria. Pertanto senza alcuna previa deliberazione della Giunta Comunale.

Rimane quindi in dubbio come poter impedire l’esercizio di tale attività, ovvero farla transitare dalla previa approvazione di una giunta comunale quale ordinario mercato agricolo, stante le varie interpretazioni ministeriali in merito.

Laddove il mercato temporaneo acquisisse una forma stabile, si applicherebbero le disposizioni inerenti le strutture di vendita per commercio in sede fissa. Ma questo non potrà mai avvenire per mercati settimanali o stagionali.

Questo risulta in linea con le eccessive semplificazioni di cui nel corso dei decenni hanno goduto agricoltori, imprese agricole ed agriturismi.

Credo che Mario con “attività di natura commerciale (un generico mercatino)” si riferisse non ad agricoltori, bensì a commercianti in forma itinerante

Sì, come ha detto Carlo, il riferimneto era al mercato commerciale (commercio al dettaglio) non al mercato agricolo (vendita diretta) che anche io suggerisco