Agricoltura sociale in agriturismo

Buonasera ci chiedono, per l’attività di agricoltura sociale in ambito agrituristico si ha tempo fino al 30/09/2026 ad adeguarsi alle nuove disposizioni di legge per continuare a svolgere tale attività. Dopodichè se ciò non viene fatto l’autorizzazione decade in automatico e a questo punto l’obbligo di presentare la scia di cessazione dovrebbe decadere anch’esso. Vi torna? o devono comunque fare la comunicazione di cessazione.

Grazie

Credo che si tratti della regione Toscana. Faccio una sintesi a uso di tutti i lettori. Dal 01/05/2025 si applica la nova legge regionale n. 20/2023 e DPGR n. 21R/2025 che disciplinano la materia in modo specifico: agricoltura sociale. Prima di questo pacchetto normativo (adottato dando seguito alla legge statale n. 141/2015, la materia era disciplinata dalla LR 30/2003, ovvero da quella in materia di agriturismo.

Nel preambolo della LR 20/2023 si legge:

Al fine di ricondurre all’interno della presente disciplina lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale sul territorio regionale, è necessario intervenire sulla l.r. 30/2003 per eliminare tutti i riferimenti alle attività di agricoltura sociale che, a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, non potranno più essere svolte nell’ambito delle attività agrituristiche, mentre le fattorie didattiche restano disciplinate dalla l.r. 30/2003 ; pertanto sono disciplinate le modalità e i termini, nel rispetto dei quali, gli imprenditori che stanno già svolgendo attività di agricoltura sociale nell’ambito delle attività agrituristiche, dovranno adeguarsi alla presente disciplina

All’art. 13 della stessa legge si legge:

I soggetti, che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 [NDR il pacchetto normativo è entrato in vigore con il vigore del DPGR richiamato: 01/05/2025] esercitano attività di agricoltura sociale ai sensi della l.r. 30/2003sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge presentando la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso. Scaduto il termine l’attività è esercitata senza titolo e si applica la sanzione di cui all’articolo 9, comma 1

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Quindi, come indica la legge, l’eventuale esercizio protratto alla scadenza del termine è considerato esercizio abusivo in assenza di adeguamento (presentazione della nuova SCIA). Detto questo, spetta al Comune verificare se l’attività in essere si sia adeguata o sia cessata di fatto (con o senza comunicazione di cessazione). Se è cessata di fatto ma in assenza di comunicazione di cessazione, si può sanzionare per mancata comunicazione di cessazione (ai sensi della LR 30/2003) ma non per esercizio abusivo.