La legge Regione Puglia di riferimento agrituristico n. 42/2013 http://www5.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/(InLinea)/L.r.-211-IX/$File/LR%2042.2013.pdf?OpenElement
agli art. 8-9-10 disciplina la SCIA, l’ abilitazione professionale e l’ autorizzazione comunale.
Secondo voi è ammissibile una SCIA di un operatore agrituristico che abbia allegato alla pratica il titolo di conseguimento di un terzo che non sia il titolare dell’azienda agricola? Se possibile, deve essere specificata la natura del rapporto intercorrente tra azienda agricola ed il soggetto abilitato all’ esercizio agrituristico?
Direi che non è possibile. Nel caso dell’agriturismo non si tratta di un responsabile tecnico o di un preposto. L’agriturismo può essere eserciato dall’imprenditore agricolo limitatamente e in connessione alla propria azienda e l’elenco riguarda gli “operatori agrituristici”. Va da sé che l’elenco sia formato dagli imprenditori agricoli che esercitano agriturismo, ergo quando tizio è in elenco c’è perché esercita l’agriturismo (necessariamente) con la propria azienda.
Inoltre il comma 8 dell’art. 6, recita:
8. L’iscrizione nell’elenco regionale riguarda la specifica impresa agricola e non è cedibile a terzi.
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