Agriturismo - compiti dell'ufficio commercio (Veneto)

Nell’ambito di un corposo progetto di ridefinizione dei compiti dei vari servizi l’ufficio commercio è incappato nella questione relativa agli agriturismi.
La legislazione regionale del Veneto prevede che tutti i compiti in materia siano delegati dal 1° aprile 2019 alla giunta regionale, lasciando però ai comuni compiti di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni.
Il comune è altresì destinatario insieme alla regione della scia per l’apertura di una nuova attività.
L’art. 24 della LR 28/2012 al comma 2 recita:
2. La Giunta regionale e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l’esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Da quanto sopra ritengo sia compito di questo ufficio provvedere all’istruttoria in fase di ricezione della scia (anche avvalendosi del personale di polizia amministrativa per i controlli del caso?). Il quesito su quali controlli siano in capo al comune rimane però di difficile soluzione.
La proposta di lavorazione delle scia su cui l’ufficio si sta muovendo prevede:

  • ricezione della scia da parte dell’ufficio commercio
  • apertura della fase istruttoria con eventuale verifica dei requisiti professionali + antimafia (quali altre verifiche?)
  • inserimento dei dati dell’attività in halley + registro elettronico locale
    Si chiede parere a riguardo.

Ma perché indichi ufficio commercio e non il SUAP?
Il SUAP è sicuamente competente nella ricezione ai sensi del DPR 160/10. Detto questo, bisogna poi vedre, in base al regolamento uffici e servizi, chi ha la competenza sostanziale. Rammenta che il SUAP non assorbe competenze ma è un modello procedimentale obbligatorio