Buonasera. Abbiamo il caso di nuovo agriturismo sprovvisto di autorizzazione agli scarichi (AUA). Che tipo di provvedimenti andrebbero adottati? Si rientrerebbe nel campo di applicazione dell’art.19 comma 3 della legge 241/1990 oppure no? Grazie.
Dipende dalla normativa regionale, oltre che dal d.lgs. 152/2006.
Se lo scarico è in pubblica fognatura potrebbe essere assimilato al domestico e soggetto a specifica procedura (in Lombardia basta una comunicazione all’Ufficio d’Ambito).
Se in area non fognata allora serve necessariamente l’AUA.
In assenza si ricade senza dubbio nel comma 3 se siamo nei 60 gg dalla presentazione della SCIA: a mio avviso divieto di prosecuzione.
Inoltre se è stato accertato che lo scarico è stato attivato, si applicano anche le sanzioni del d.lgs. 152/2006 (artt. da 133 e seg.).
la cosa andrebbe approfondita. Ha scarico abusivo? Non ne ha perché usa bagni chimici che una ditta va a svuotare? Astrattamente, la SCIA di agriturismo sarebbe valida ma, nei fatti, finché non c’è scarico autorizzato quelle attività umane che producono reflui non potrebbero essere svolte. Il discorso è complesso
In linea teorica condivido il pensiero di Mario, fosse una mera azienda agricola con i soli servizi igienici a servizio del personale…
Ma se c’è attività di somministrazione, mi sembra improbabile che gestisca con un sistema “chiuso” sia i servizi igienici che gli scarichi idrici della cucina (per la preparazione dei cibi, per la pulizia di stoviglie, attrezzature, locali,…).
Se non può scaricare i reflui né gestirli con un sistema chiuso (e smaltimento come rifiuti) a mio avviso vengono meno i requisiti igienico-sanitari, e di conseguenza anche l’agibilità edilizia…
Ma come dice Mario il discorso è complesso e non può essere fatto un discorso generico.
Ringrazio entrambi e vi preciso che siamo in Toscana e che gli scarichi sono fuori pubblica fognatura.
Nel caso specifico, inoltre, la SCIA riguarda solo ospitalità e non c’è somministrazione.
Se approfondendo, gli scarichi fossero già attivi, essendo nei 60 giorni dalla presentazione della SCIA potrei quindi procedere con il divieto di prosecuzione e sanzione per scarichi abusivi?
Siamo al limite. Difficile stabilire una diretta correlazione con la SCIA agrituristica. la LR 30/2003 è un po’ vaga sui contenuti della SCIA.
Sicuramente, qualora venisse accertato lo scarico fuori fogna (gli effettivi scarichi) in assenza di autorizzazione allo scarico, accorerebbe procedere ai sensi dell’art. 133, comma 2 del d.lgs. n. 252/2006 (sono sicuramente reflui assimilabili ai domestici) e ai sensi dell’art. 135 cioè senza applicazione della misura ridotta.
Il codice non prevede neppure l’ordinanza di cessazione / apposizione sigilli che potrebbe essere comunque adottate per effettivo pericolo ambientale nella forma della c. e u.