Ai fini del rispetto del limite dei 240.000 euro annui, devono essere considerati anche gli emolumenti percepiti presso società quotate a controllo pubblico (norma non intaccata dalla sentenza della Corte Costituzionale) - Ius & management Ai fini del rispetto del limite dei 240.000 euro annui, devono essere considerati anche gli emolumenti percepiti presso società quotate a controllo pubblico (norma non intaccata dalla sentenza della Corte Costituzionale) - Ius & management
Corte dei conti Lombardia n. 14/2023: nel limite dei 240.000 euro annui computati anche i compensi da società quotate a controllo pubblico
CONTENUTO
Il quadro normativo vigente impone un tetto massimo invalicabile ai compensi erogabili a favore di soggetti che operano in contesti pubblici o a partecipazione pubblica. Secondo quanto stabilito dalla Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 14/2023, ai fini del rispetto del limite di 240.000 euro annui, devono essere inclusi nel calcolo anche gli emolumenti percepiti presso società quotate a controllo pubblico.
Il pilastro normativo di tale orientamento è l’art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP). Questa norma stabilisce l’obbligo del computo cumulativo di tutti i compensi derivanti da incarichi presso altre pubbliche amministrazioni o società a controllo pubblico. È di fondamentale importanza rilevare che tale disposizione è rimasta non intaccata da pronunce della Corte Costituzionale, mantenendo dunque la sua piena efficacia e precettività.
Il limite si applica trasversalmente a:
- Amministratori;
- Dirigenti;
- Dipendenti.
La soglia massima di 240.000 euro deve essere intesa al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del percipiente, garantendo così una barriera omogenea contro la frammentazione dei compensi e il superamento dei massimali di spesa stabiliti dal legislatore.
CONCLUSIONI
La disciplina del cumulo prevista dal TUSP assicura che il limite economico non venga aggirato attraverso la percezione di più emolumenti da diversi enti o società controllate. La conferma della validità dell’art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 175/2016, anche a seguito di vagli di costituzionalità che non ne hanno scalfito il contenuto, ribadisce la centralità del tetto di 240.000 euro come parametro di riferimento assoluto.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: obbligo di massima trasparenza e monitoraggio della propria posizione reddituale cumulativa. Il superamento del limite, anche per emolumenti derivanti da società quotate a controllo pubblico, può determinare la necessità di restituzione delle somme eccedenti e profili di responsabilità erariale innanzi alla Corte dei conti.
- Per il Concorsista: il tema è centrale nello studio del Diritto Amministrativo e della Contabilità Pubblica, con particolare riferimento al d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate) e ai vincoli di spesa nel pubblico impiego. Rappresenta un caso tipico di integrazione tra normativa speciale (TUSP) e principi generali di contenimento della spesa pubblica.
PAROLE CHIAVE
Limite 240.000 euro, d.lgs. n. 175/2016, TUSP, Società quotate a controllo pubblico, Corte dei conti Lombardia, Trattamento economico onnicomprensivo.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP): Norma che impone il limite ai compensi e il criterio del computo cumulativo per gli incarichi nelle società a controllo pubblico.
- Corte dei conti della Lombardia, deliberazione n. 14/2023: Atto che conferma l’inclusione dei compensi delle società quotate a controllo pubblico nel tetto massimo annuo.
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