Albergo - somministrazione - requisito professionale

Secondo quanto previsto dall’art. 79, c. 5 della LR Lazio 22/2019 sembrerebbe che per la somministrazione ai soli alloggiati nella struttura alberghiera si richiesto il possesso dei requisiti professionali. Mi confermate.
Inoltre limitatamente ai locali adibiti ad attività di sommimistrazio, nella struttura di cui sopra, e dunque riservata ai soli alloggiati, vanno fatte le verifiche per ciò che concerne la sorvegliabilità? Grazie

La LR laziale poteva essere scritta con più precisione.

La LR rimanda direttamente al d.lgs. n. 59/2010 e su quello si è creata una prassi ministeriale ormai accettata ovunque: non occorrono i requisiti professionali. In più, diciamo dal 2001, è pacifico che la somministrazione esercitata nelle strutture ricettive limitatamente alle persone alloggiate, si esegue senza i requisiti professionale del commercio.

L’albergatore è soggetto ai requisiti morali TULPS. Se l’albergatore apre il ristorante al pubblico (non solo agli alloggiati) allora sì, in questo caso, si applicano i requisiti di cui al d.lgs. n. 59/2010 (è necessaria una SCIA per ristorante aperto al pubblico)