Alienazione di beni pubblici comunali - Art. 2932 C.c

Con deliberazione consiliare, il Comune X approva il programma per l’alienazione di beni pubblici soggetti a prelazione tramite trattativa privata diretta.
In seguito, il dirigente comunale adotta la determinazione di attuazione del succitato programma, recependo nella medesima gli atti di impegno assunti dai singoli interessati.
Nonostante siano trascorsi un paio di anni, il Comune non ha mai richiesto al promissario acquirente di procedere con la stipulazione del contratto di compravendita.

I singoli atti di impegno contengono una clausola sospensiva per cui l’atto obbliga immediatamente l’acquirente a tutto quanto in esso previsto, mentre nessun obbligo potrà sorge a carico del Comune, fino a quanto non sarà stata resa esecutiva la relativa determinazione dirigenziale di approvazione.

La predetta determinazione è divenuta immediatamente esecutiva perchè non ha comportato un impegno di spesa per l’ente?
Una volta venuto meno l’effetto sospensivo, la predetta determinazione assurge a contratto preliminare di compravendita ponendo in capo al Comune l’obbligo di stipulare il contratto definitivo?
Se si, vi sarebbe la possibilità che l’Amministrazione possa essere convenuta nanti il Giudice Civile da parte del promissario acquirente mediante l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932?