Alienazione veicoli abbandonati

Vorrei chiedere, se mi può spiegare, anche in maniera succinta, se allo stato attuale, per la rimozione del veicoli abbandonati, sia su area pubblica che privata, si utilizza ancora la disciplina sotto elencata disciplina:

D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada;

Ø D.M. 29 ottobre 1999, n. 460 – Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a
motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 929-929 del codice

civile;

Ø D. L.vo 24 giugno 2003, n. 209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Ø L. 24 novembre 2003, n. 326 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici;

Ø D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale.

o la recente legge 14/2026.

Grazie infinite e cordiali saluti.

Distinguiamo innanzitutto tra veicoli in stato di abbandono rinvenuti su aree ad uso pubblico (solo a questi era rivolto il D.M. 460/99) e veicoli in stato di abbandono in aree private (per i quali, nel caso, è applicabile la procedura prevista in caso di abbandono / deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del D.L.vo 152/06).

Per i primi (= veicoli in stato di abbandono rinvenuti su aree ad uso pubblico), mi pare che la differenza sostanziale tra il “vecchio” D.M. 460/99 e le recenti modifiche introdotte dalla L. 14/26 sia nel D.L.vo 209/03 che nell’art. 231 del D.L.vo 152/06 sia questa:

  • nel D.M. 460/99 era previsto il conferimento provvisorio ad un centro di raccolta in attesa di definire la procedura successiva. In pratica, gli organi di polizia stradale, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non fosse pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne disponevano la rimozione ed il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta autorizzati. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non fosse identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo fosse stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considerava cosa abbandonata ai sensi dell’articolo 923 del codice civile e quindi il centro di raccolta poteva procedere alla demolizione.

  • nelle modifiche ora introdotte dalla L. 14/26, invece, non esiste più il conferimento provvisorio ad un centro di raccolta in attesa di definire la pratica. Gli ente proprietari della strada attestano (tramite la polizia locale o altro ufficio appositamente individuato) l’inutilizzabilità del veicolo e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all’attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l’iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo.
    La rimozione del veicolo è disposta immediatamente all’atto del rinvenimento del veicolo stesso SOLO in presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale.

Quale norma si applica ora? Per un principio generale del diritto, si applica la norma più recente. Le disposizioni incompatibili o contrastanti della vecchia norma si considerano tacitamente abrogate, a meno che la norma precedente non sia “norma speciale” e quella più recente “norma generale” (ma non è il caso in questione).