160/2019 art. 1 comma 748 - “L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e’ pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.” Ma l’articolo 42 del 267/2000 recita “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote…”. Non c’è una contraddizione? Il Consiglio decide se c’è da mettere un tributo oppure no; la Giunta si occupa di quantificare l’aliquota. Cos’è che mi sfugge?