Il T.a.r. per le Marche solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), nella parte in cui esclude le parafarmacie dalla possibilità (prevista per le sole farmacie) di effettuare i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2.
Bersani (l’inventore delle parafarmacie ) lo ha sottolineato più volte come sia incomprensibile questa discriminazione verso i farmacisti delle parafarmacie. Vediamo come andrà a finire
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