La tabella, come dibattuto all’epoca, sembra, in molti casi, più una raccolta di appunti he una versione definitiva.
L’allevamento è, prima di tutto, un’industria insalubre di prima classe e come tale deve avere una compatibilità urbanistica accertata. In quanto tale è sottoposta a comunicazione ex art. 216 del RD 1265/1934.
Sicuramente, ogni detenzione di animali è sottoposta alla registrazione anagrafica veterinaria. Questo aspetto esula dalle procedure abilitative vere e proprie.
Il resto è da vedere caso per caso. Tieni conto che tutte le procedure che si applicavano ai sensi del DPR 320/1954, adesso non si applicano più dato che tale DPR è stato abrogato e non rimpiazzato, vedi d.lgs. n. 136/2022.
In conclusione, se chiedi quale norma preveda una procedura SPECIFICA per applicare SCIA o Autorizzazione a un allevamento, non saprei rispondere con precisione. Si tratta di attività agricola o industriale che può essere sottoposta ad AIA se molto grande. Poi occorre vedere se, per quelli non in AIA occorra un’AUA, o altro (gestioni scarti, utilizzazione effluenti…). Tutto dipende dai casi.
Da vedere anche eventuali regolamenti comunali che possono prevedere nullaosta insediativi proprio in virtù dell’insalubrità