Alloggio ad uso turistico - Regione Lazio

Salve, a tutti.
Sono Daniele e lavoro in un Suap di un piccolo comune del viterbese. Vi scrivo per porvi alcune questioni inerenti gli alloggi ad uso turistico regolati dalla Regione Lazio con l’art. 12 bis del Regolamento n. 8 del 07.08.2015. L’art. in questione recita così “1 Gli alloggi per uso turistico […] sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione. 2 Per le finalità di cui al comma 1, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande. 3 Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici […]”
La prima domanda è questa: la residenza anagrafica che il proprietario o l’affittuario hanno presso l’immobile che vogliono adibire ad alloggio ad uso turistico costituisce motivo ostativo a tale tipologia di pratica? Dalla lettura dell’articolo del Regolamento Regionale sembra di no in quanto non se ne fa menzione.
La seconda domanda: nel modulo di comunicazione c’è una parte in cui il soggetto dichiara “che l’alloggio turistico oggetto della presente Comunicazione rispetta i requisiti previsti per le abitazioni nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria e non necessita di cambi di destinazione d’uso ai fini urbanistici”; in questo caso l’ufficio Suap che tipo di controllo deve fare? controllare se ci sono eventuali abusi oppure chiedere agibilità o conformità degli impianti? In alcuni casi gli appartamenti utilizzati per questa finalità sono stati edificati molti decenni fa, alcuni sono situati all’interno del centro storico.
Grazie della vostra disponibilità e professionalità.
Cordiali saluti.
Daniele

L’art. 12-bis cerca di disciplinare la c.d locazione turistica, un fenomeno per adesso non arginabile. Altre regioni hanno provato ad intervenire incisivamente ma dovendo poi retrocedere. La materia della locazione turistica è regolata dal diritto civile, ergo dalla Stato. Sul punto puoi vedere la legge n. 431/98 e il d.lgs. n. 79/2011, art. 53. Già il fatto di porre il limite dei due appartamenti è di dubbia legittimità, è probabile che di fronte ad un ricorso giurisdizionale cadrebbe. Nulla vieta che la locazione riguardi una porzione di fabbricato (fattispecie assai diffusa) in ambito dell’appartamento dove trova residenza una persona o una famiglia, sempre nel rispetto delle condizioni della civile abitazione.

Già è dubbio che la comunicazione arrivi al SUAP, l’art. 12-bis, infatti, indica il Comune. Se l’attività non è professionale allora, ripeto, è un contratto ai fini abitativi brevi concluso fra due persone fisiche la cui comunicazione sfugge, in teoria, al campo applicativo SUAP. In ogni caso, chi riceve la comunicazione può inoltrarla al servizio urbanistica al fine di verificare se quell’immobile è davvero una civile abitazione. Io mi fermerei qua. Il comune può fare dei controlli a campione come per ogni altra civile abitazione in locazione o meno. Rammenta che non è un “pubblico esercizio” ma una civile abitazione sulla quale grava un contratto di locazione breve. La comunicazione non ha valore abilitativo: la regione non può abilitare la facoltà di stipulare contratti in capo al proprietario dell’immobile, tale facoltà è nella sua sfera giuridica a prescindere.

La regione Lazio, come molte altre, impone gli obblighi ISTAT su arrivi e presenze. Questo è un bene altrimenti sfuggirebbero moltissimi dati

Buongiorno Daniele,
condivido quanto già detto dal sig. Mario e aggiungo che, per quanto possibile, sarebbe interessante fare verifiche e controlli incrociati con gli altri uffici, ad es. ufficio tributi, se è stata istituita l’imposta di soggiorno e se viene correttamente pagata e dichiarata. Se disponibili si potrebbero verificare le presenza dichiarata alla questura etc…
Sicuramente da una visura catastale si potrebbe anche verificare il corretto accatastamento (in civile abitazione) e in caso di anomalie chiedere l’aggiornamento. Le auguro una buona giornata, Cinzia

Grazie per la risposta.

La ringrazio della risposta.

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Qua trovi un pdf da scaricare (vdi post del 29/12/2018). Riguarda la Toscana ma al netto della normativa regionale, per il resto indica aspetti applicabili ovunque:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,47071.0.html

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