Altezza locali di lavoro inferiore a 3 ml

Oggetto: Richiesta di parere preliminare su possibile autorizzazione in deroga per locale artigianale con altezza netta 2,90 m

Testo: in qualità di tecnico incaricato dall’azienda proprietaria di un immobile destinato ad uso negozio-magazzino-uffici, di cui vorrebbe cedere una porzione ove l’acquirente potrebbe voler svolgere una attività artigianale, vorrei sapere come l’azienda possa agire per il fatto che la porzione dell’unità presenta altezza interna netta pari a 2,90 m e che l’attività svolta sino ad ora svolta, non prevede modifiche strutturali o variazioni del ciclo produttivo in caso di vendita della porzione.

Chiedo cortesemente un parere preliminare sulle seguenti questioni:

  1. Se, alla luce dell’art. 63 D.Lgs. 81/2008 e della normativa igienico‑sanitaria vigente, sia necessario richiedere autorizzazione in deroga per l’uso lavorativo del locale con altezza inferiore a 3,00 m.
  2. Quale sia l’ufficio competente per l’istruttoria (PSAL/ASL o Ispettorato Nazionale del Lavoro) nel nostro territorio e la modulistica richiesta.
  3. Elenco documentazione minima da allegare per una domanda di deroga valida ai fini igienico‑sanitari e per fornire garanzia di conformità al futuro acquirente (planimetria quotata, calcolo cubatura e superficie per lavoratore, valutazione ventilazione/illuminazione, etc.).

Ringraziando per l’aiuto e rimanendo in attesa di quale possa essere l’iter corretto da seguire, invio Cordiali saluti

Geom.Fabio Grandini

Vedi art. 63, comma 5 e l’Allegato IV al d.lgs. n. 81/2008

1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente. L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.


In sostanza, si tratta di una procedura di natura autorizzatoria di competenza del servizio ASL/ATS (che dir si voglia) competente (vedere la regione di riferimento come declina la cosa). La deroga è per sua natura un’autorizzazione altamente discrezionale e, in genere, seguono delle prescrizioni compensative.

Domanda di deroga tramite il SUAP indirizzata alla ASL competente. La legge non indica con precisione che cosa allegare. Sicuramente occorre tutto ciò che possa dare la facoltà alla ASL di comprende se e come derogare. Vedi, ad esempio l’ATS Brescia:

https://www.ats-brescia.it/system/files/field_blocco_redazionale/allegati/1258/paragrafi/23638/Richiesta%20autorizzazione%20art.%2063.pdf

Spesso la ASL indica di non passare dal SUAP ma, anche questa, è una procedura che entra nel campo applicativo del DPR 160/2010

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Buongiorno, innanzitutto grazie per la celere e dettagliata risposta. Vorrei capire però un aspetto: visto attualmente si tratta di azienda esistente attiva, posso chiedere ad ASL il parere seppur NON PREVEDENDO alcuna modifica di nessun genere, magari specificando che si tratta appunto di parere necessario per far decidere un potenziale acquirente, il quale in luogo di una porzione ora destinata ad ufficio e magazzino (quindi l’altezza inferiore rispetta comunque i regolamenti edilizi in vigore), possa insediarsi in una una porzione dell’edificio realizzando un ambiente lavorativo diverso da magazzino ed ufficio ?. La richiesta infatti parrebbe anomala visto che l’attività è esistente e non apporta alcuna modifica, ma per il motivo descritto non credo sia vietato richiedere deroga, è corretto ?