AMBIENTE negli artt. 9 e 41 della Costituzione - LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1
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LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di
tutela dell’ambiente. (22G00019)
(GU n.44 del 22-2-2022)
Vigente al: 9-3-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
-
All’articolo 9 della Costituzione e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Tutela l’ambiente, la biodiversita’ e gli ecosistemi, anche
nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato
disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Art. 2 -
All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le
seguenti: «alla salute, all’ambiente,»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
ambientali».
Art. 3 -
La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela
degli animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione, come
modificato dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, si
applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse
riconosciute dai rispettivi statuti.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia