Anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di ricorrere allo scorrimento, ma il candidato abbia rinunciato all’assunzione, il candidato idoneo successivo non può vantare un diritto all’assunzione

Corte_di_Cassazione,_sezione_lavoro,_ordinanza_n_26824_del_16_ottobre.pdf (1,0 MB)

Più che altro, la PA titolare la graduatoria non è in alcun modo obbligata ad effettuare lo scorrimento ed il candidato idoneo non vincitore non può esigere che avvenga uno scorrimento.