Anche nello svolgimento dell’attività autoritativa, l’amministrazione è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico, ma anche le norme generali dell’ordinamento civile. - Giurisprudenzappalti Anche nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'amministrazione è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico, ma anche le norme generali dell'ordinamento civile. - Giurisprudenzappalti
Corte costituzionale n. 178/2022: l’amministrazione è tenuta al rispetto delle norme civili anche nell’attività autoritativa
CONTENUTO
Il principio di legalità e la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione trovano una fondamentale conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 178/2022. La pronuncia affronta il delicato tema della giurisdizione amministrativa in relazione ai danni derivanti da comportamenti meramente materiali posti in essere dalla P.A.
Il nucleo centrale del ragionamento giuridico stabilisce che l’amministrazione, anche quando agisce nell’esercizio di un’attività autoritativa, non è esonerata dall’osservanza delle norme generali dell’ordinamento civile. In altri termini, il perseguimento dell’interesse pubblico attraverso poteri autoritativi deve convivere con il rispetto dei principi civilistici che regolano i rapporti tra soggetti dell’ordinamento.
Questo orientamento affonda le sue radici direttamente nel dettato costituzionale, in particolare negli artt. 24 e 113 Cost., che garantiscono la pienezza della tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione. Sul piano della normativa ordinaria, il riferimento essenziale è il d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), con specifico riguardo agli artt. 7 e 133, che disciplinano l’estensione della giurisdizione e le materie di giurisdizione esclusiva, includendo le controversie relative al risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
La sentenza ribadisce che non esiste una zona franca per la P.A.: ogni azione, sia essa espressione di un provvedimento formale o di un comportamento materiale connesso all’esercizio del potere, deve essere conforme non solo al diritto pubblico, ma anche alle regole comuni di prudenza e diligenza sancite dal diritto civile.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è necessaria un’estrema cautela non solo nell’adozione degli atti formali, ma anche nella gestione dei comportamenti materiali esecutivi. La violazione delle norme civili (es. prudenza, perizia, rispetto della proprietà altrui) durante l’esercizio di funzioni autoritative può generare responsabilità per danni, con conseguenti riflessi in termini di responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti o profili disciplinari qualora l’azione si discosti dai canoni di legalità e buona amministrazione.
- Per il Concorsista: il tema è centrale nella materia della Giustizia Amministrativa. È fondamentale approfondire il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, con particolare attenzione al concetto di “comportamento materiale” della P.A. e ai criteri di collegamento stabiliti dagli artt. 7 e 133 del d.lgs. 104/2010. Il collegamento principale è con gli istituti della responsabilità della P.A. e il principio di legalità.
PAROLE CHIAVE
Giurisdizione amministrativa, Corte costituzionale, Comportamenti materiali, Attività autoritativa, Diritto civile, d.lgs. 104/2010, Art. 113 Cost.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Corte costituzionale n. 178/2022: Sentenza chiave in tema di giurisdizione amministrativa e obbligo della P.A. di rispettare le norme civili.
- Art. 24 Cost.: Principio costituzionale che garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- Art. 113 Cost.: Norma che sancisce la sempre ammessa tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione davanti agli organi di giustizia ordinaria o amministrativa.
- Art. 7 d.lgs. 104/2010: Definisce l’oggetto della giurisdizione amministrativa, includendo le controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo.
- Art. 133 d.lgs. 104/2010: Elenca le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

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