Ancora sull'impatto acustico

Buongiorno.
Con propria legge a tutela dall’inquinamento acustico, una regione ha stabilito che è posiibile diffondere musica all’aperto con intensità massima di 65 dB(A) negli intervalli 8:00 -12:00 e 15:00 -19:00 nonchè 55 dB (A) negli intervalli 12-15 e 19-24.
Detto ciò mi chiedo è questa l’intensità sonora affinchè la musica possa definirsi di ascolto o sottofondo? Chè udibile solo dai clienti? Tollerabile, non nociva?
In sostanza che, secondo detta regione, può essere diffusa per 16 ore al giorno?
Ma nel provvedimento regionale:

  • non si sarebbe dovuto citare il parere arpa o asp a riguardo?
  • non si doveva prevedere una diversificazione a secondo la zonizzazione di cui al dpcm 1 marzo 1991?
    Grazie per le risposte

Sono sicuramente limiti massimi di tutela applicabili in ogni area. Da vedere di che tipo di limiti si tratta.

In ogni caso, il soggetto che fa musica deve egli stesso, chiamando un tecnico abilitato in acustica, eseguire una valutazione di impatto acustico al fine di tarare la sua strumentazione e al fine di allegarla a una eventuale richiesta di autorizzazione o a una comunicazione verso la PA competente. Vedi DPR 227/2011.

ARPA è chiamato dal Comune per eseguire controlli in presenza di problemi

Tarare quando si suona con un impianto stereo, ma se si suona dal vivo con un DJ o con una band, si va in deroga specie si è in centro abitato-residenziale giusto?
Oppure la musica si può tarare anche quando è dal vivo?
Scusate la domanda che può sembrare banale ma non lo so veramente.

Si va in deroga quando si suerani i limiti fissati. Per sapere se si superano i limiti occorre una valutazione di impatto acustico. Posso dirti che la musica dal vivo all’aperto dopo le 22,00 è davvero difficile che stia sotto ai limiti dell’area urbana