Buongiorno, chiedo cortesemente un chiarimento…
nei casi di annullamento in autotutela da parte dell’UTC di una scia presentata al suap, si deve procedere ai sensi dell’art 21 nonies della 241/1990. Posto che né la SCIA, né il silenzio dell’amministrazione che eventualmente la segue hanno alcun valore di provvedimento amministrativo e pertanto non si può parlare di annullamento in senso stretto.
Sorge il dubbio della lettura degli art 21 octies e nonies, poichè come indicato nell’art. 21 nonies “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies […] può essere annullato d’ufficio…”
quindi, ai sensi del 21 octies il “provvedimento” deve essere illegittimo, (viziato da: eccesso di potere, incompetenza oppure adottato in violazione di legge). Tali vizi non possono sicuramente essere ravvisati in un atto meramente “privato” come la SCIA.
Come procedere dunque all’annullamento della SCIA che presenta della carenze sostanziali, rilevate oltre i termini per le verifiche da parte dell’Ufficio Tecnico?