Annullamaento in autotutela di una SCIA

Buongiorno, chiedo cortesemente un chiarimento…

nei casi di annullamento in autotutela da parte dell’UTC di una scia presentata al suap, si deve procedere ai sensi dell’art 21 nonies della 241/1990. Posto che né la SCIA, né il silenzio dell’amministrazione che eventualmente la segue hanno alcun valore di provvedimento amministrativo e pertanto non si può parlare di annullamento in senso stretto.

Sorge il dubbio della lettura degli art 21 octies e nonies, poichè come indicato nell’art. 21 nonies “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies […] può essere annullato d’ufficio…”

quindi, ai sensi del 21 octies il “provvedimento” deve essere illegittimo, (viziato da: eccesso di potere, incompetenza oppure adottato in violazione di legge). Tali vizi non possono sicuramente essere ravvisati in un atto meramente “privato” come la SCIA.

Come procedere dunque all’annullamento della SCIA che presenta della carenze sostanziali, rilevate oltre i termini per le verifiche da parte dell’Ufficio Tecnico?

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Il legislatore ha scelto di usare la dizione ANNULLAMENTO anche in riferimento alla SCIA che è atto del privato …

Grazie Dottore,

per quanto riguarda i vizi del 21 octies, eccesso di potere, incompetenza o violazione di legge che non si possono ravvisare nella SCIA…?

è possibile procedere anche in assenza di i tali vizi, facendo esclusivamente una valutazione dell’ interesse pubblico dell’annullamento rispetto a quello al mantenimento dell’atto, tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati ?

aggiungerei dato che molti articoli non si applicano in materia di pubblica sicurezza e pubblica incolumità se si potesse annullare (sempre una scia) anche per tali motivi o passarli per interesse pubblico…