Un Ente del comparto Funzioni locali può legittimamente dichiarare la nullità delle stabilizzazioni disposte senza necessaria copertura finanziaria e programmazione delle assunzioni e i lavoratori non hanno diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, né al risarcimento del danno, ma solo alla retribuzione per il lavoro prestato.
ordinanza della Cassazione STABILIZZAZIONI ANNULLATE 15422-2024.pdf (1,3 MB)