Annullamento d'ufficio in autotutela - SCIA

E’ possibile annullare d’ufficio un atto amministrativo (SCIA) ai sensi dell’art. 21 novies della l. 241/90 anche dopo i dodici mesi previsti dalla legge?
Trattandosi di SCIA illegittima per diversi motivi, che non sto qui ad elencare, ed essendo pertanto necessario ed urgente il suo annullamento, come possiamo procedere?
Penso ci sia una via d’uscita, altrimenti ci troveremmo a gestire un atto che al momento non è possibile ritenere legittimo in quanto va a toccare interessi di terze persone.
Grazie e salutissimi.
Buone vacanze a tutti.

Se la SCIA non riportava dati falsi, allora la responsabilità della situazione è da imputare al mancato controllo della PA che può essere chiamata a risarcire. Come dice il CdS, Il superamento del limite temporale di 12 mesi per l’esercizio del potere di autotutela, previsto dell’art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, è ammissibile nei casi in cui, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente - anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti - diverso da quello reale…

Il limite temporale dei dodici mesi dal momento dell’adozione del provvedimenti ampliativo, imposto dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, per l’esercizio del potere di autotutela trova applicazione solo se il comportamento tenuto della parte interessata nel corso del procedimento di formazione dell’atto non abbia indotto in errore l’amministrazione, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.

In sintesi, relativamente ai poteri di controllo che incidono direttamente sulla validità del titolo abilitativo nella forma della SCIA:

  • controllo entro 60 gg nulla quaestio

  • controllo fra i 60 gg e i 12 mesi solo se vi sono i presupposti dell’autotutela ai fini di applicare i rimedi del comma 3 dell’art. 19

  • dopo i 12 non è possibile intervenire nel modo citato


Detto questo, per quanto la situazione sia contorta, occorre aggiungere che un’attività esercita in violazione di legge è sempre sanzionabile in base alle relative sanzioni previste dalla norma di riferimento. Sul punto vedi la sentenza del CdS 5208/2021