Annullamento gara - necessita di continuazione del servizio

Salve

la seguente è una traccia che ho trovato nella pagina Facebook dei concrsi Omiavis.

Qualcuno mi saprebbe dare delucidazioni ulteriori e magari indicarmi qualche atto presente in rete utilizzabile?

“IL COMUNE DI PORTICI a seguito di annullamento di gara per l’erogazione del servizio di assistenza specialistica deve procedere all’erogazione del servizio fino alla chiusura dell’anno scolastico. Il candidato rediga il necessario atto con libera scelta di ogni dato necessario.”

Anche dalle soluzioni proposte queste sono le più praticate

Proroga tecnica

Determina a contrarre con affidamento diretto con attenzione alla redazione delle motivazioni

Riguardo alla proroga tecnica, la posizione della giurisprudenza e della prassi si esprime come nella narrativa che metto sotto e quindi , a me sembra rendere questa ipotesi di atto sbagliata rispetto al caso concreto.

FONTE : Ammissibilità e limiti della proroga cd. tecnica dei contratti pubblici

DA SEGNALARE ART 106 CODICE APPALTI:

La proroga in generale non può essere considerata un diritto dell’operatore uscente, né comunque un’opzione che l’Amministrazione è tenuta a reputare preferibile rispetto ad esempio un affidamento in via d’urgenza a un nuovo operatorE

E INOLTRE TRA SI HANNO REQUISITI STRINGENTI PER PROPORRE LA PROROGA TECNICA E IN PARTICLOLARE:

  1. la proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente alla scadenza del contratto. In tal senso al momento di adozione della proroga tecnica del contratto scaduto dovrà essere stata già avviata la procedura di gara per l’aggiudicazione del nuovo contratto, ancora in corso di svolgimento;

POI PER VALUTARE LA RESPONSABILITA DELLA P.A PROCEDENTE SI POTREBBE APRIRE UN MONDO:

Citazione
Ammissibilità e limiti della proroga cd. tecnica dei contratti pubblici

Già in passato l’ANAC si era pronunciata con riferimento alla possibilità di ricorrere a una proroga rilevando il carattere di eccezionalità che deve contraddistinguere l’istituto: *«Il tema delle proroghe contrattuali è stato più volte trattato da questa Autorità e, in modo specifico, con il Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015, Utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici - parere. In tale atto, dopo una premessa di carattere generale, si legge: Sull’istituto della proroga e del rinnovo, l’Autorità è intervenuta in numerosi casi; con la deliberazione n. 34/2011, ha chiarito che la proroga - oggetto di numerose pronunce da parte della giustizia amministrativa - n s**INStituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell’amministrazione aggiudicatrice

GRAZIE

Buongiorno Alessandro,
in tema di proroghe tecniche, l’argomento è molto discusso.

In merito alla traccia da te postata, concordo con la soluzione della proroga tecnica, in particolare con quanto disposto dal comma 11 dell’art. 106 del D.lgs 50/16… "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

Quindi innanzitutto la proroga deve essere prevista nei documenti di gara(precedente), non dovranno essere modificati prezzi e condizioni.

L’art.106 dove riporta che la proroga non può essere considerata un diritto dell’operatore uscente, né comunque un’opzione che l’Amministrazione è tenuta a reputare preferibile rispetto ad esempio un affidamento in via d’urgenza a un nuovo operatore, in questo caso specifico secondo me non trova applicazione, in quanto innanzitutto l’operatore non vanta nessun diritto, l’amministrazione dovendo valutare gli interessi in gioco(soprattutto la tipologia del servizio erogato) non ha altre scelte a disposizione; inoltre altro elemento che sarebbe necessario per una valutazione dettagliata, è il tempo rimanente… "fino alla chiusura dell’anno scolastico" potrebbe volerci un mese come nove…

Viceversa, in caso di gara deserta, non si applica la deroga per tutto l’anno scolastico ma al tempo necessario per espletare una nuova procedura di gara ai sensi dell’art.63 del codice dei contratti.

Vincenzo

Citazione

, l’amministrazione dovendo valutare gli interessi in gioco(soprattutto la tipologia del servizio erogato) non ha altre scelte a disposizione

Immagino tu Intenda che visto la particolarità del servizio farebbe difficoltà a trovare altri fornitori, e affidare in via d’urgenza …quindi opzione proroga tecnica

Citazione

è il tempo rimanente… "fino alla chiusura dell’anno scolastico" potrebbe volerci un mese come nove…questo invece potrebbe significare che la proorga sia concessa per periodo troppo lungo, attese che in tre mesi fai la gara ?

Citazione
Viceversa, in caso di gara deserta, non si applica la deroga per tutto l’anno scolastico ma al tempo necessario per espletare una nuova procedura di gara ai sensi dell’art.63 del codice dei contratti. quindi si fa una proroga poi un affidamento "diretto a norma del 63 " ho inteso bene?

Grazie per i chiarimenti

Prima domanda si… più il servizio è difficile da riorganizzare più si è propensi alla proroga…

Seconda domanda l’elemento tempo è utile per capire la durata della proroga, che non può essere illimitata.

Terza domanda NI, in caso di gara deserta si procede ai sensi dell’art 63 quindi procedura negoziata senza bando(molto più celere), NO con AFFIDAMENTO DIRETTO, la proroga è limitata a quell’arco temporale

Vincenzo

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