Annullamento in autotutela di atto ricognitivo di parere favorevole

Buongiorno a tutti.
Inauguro la mia presenza sul forum, in cerca di confronto, sicuramente validissimo, su una questione pratica dlche mi trovo ad affrontare presso l’ente in cui ho da poco preso servizio.

Con atto del Dirigente del mio Settore è stato preso atto di un parere favorevole di una commissione tecnica, con conseguente nulla osta alla realizzazione del progetto.
Importante segnalare che detto atto è stato emanato come endoprocedimento all’interno di un diverso procedimento più complesso.

Il medesimo atto, già pubblicato in trasparenza, dovrà essere però annullato in autotutela, a seguito di osservazioni tecniche presentate successivamente e di conseguente nuovo parere non positivo della commissione di cui sopra.

Essendo l’annullamento in autotutela un nuovo procedimento, ritengo che dovrebbero applicarsi gli articoli da 7 a 10 della L 241/90 per garantire l’istituto della partecipazione procedimentale ai soggetti che verrebbero pregiudicati dal detto annullamento.

Tuttavia, ho dubbi in quanto l’atto da annullare produrrebbe sì pregiudizi a soggetti diversi rispetto ai diretti destinatari (altre amministrazioni) ma l’effetto sarebbe quantomeno indiretto, in quanto la lesione effettiva si concreterebbe con l’atto conclusivo del procedimento principale dell’amministrazione procedente.

A questo punto. Come procedere?

  • procedere con la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento ai soggetti indirettamente lesi?
  • procedere all’annullamento in autotutela senza coinvolgere e comunicare ai soggetti indirettamente lesi trattandosi di presa d’atto di parere endoprocedimentale e quindi non immediatamente lesivo?
  • richiamarsi al principio dell’art 21 octies della L 241/90, dato che il parere di cui si prende atto è in ogni caso vincolante e l’atto di presa d’atto dello stesso non avrebbe potuto avere contenuto diverso, anche facendo partecipare i soggetti indirettamente lesi al procedimento?

Spero di essere riuscito a rappresentarvi la situazione. Essendo tutto ciò nuovo per me ,la situazione mi appare molto nebulosa.

Un ringraziamento in anticipo!

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che poni riguarda l’annullamento in autotutela di un atto amministrativo, che è un istituto giuridico attraverso il quale l’amministrazione può revocare o modificare i propri atti illegittimi o inopportuni. La teoria generale del diritto amministrativo prevede che l’amministrazione possa esercitare tale potere nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 21-octies della Legge 241/1990: disciplina le situazioni in cui è possibile l’annullamento di un atto amministrativo per motivi di legittimità.
  • Artt. 7-10 della Legge 241/1990: riguardano il diritto di partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo.

Esempi concreti:

  1. Se l’atto da annullare è un endoprocedimento che non ha effetti diretti sui terzi, ma solo all’interno di un procedimento più ampio, l’annullamento potrebbe non richiedere la partecipazione dei soggetti indirettamente interessati.
  2. Se invece l’atto ha effetti diretti sui terzi, l’amministrazione dovrebbe comunicare l’avvio del procedimento di annullamento ai soggetti lesi, consentendo loro di partecipare e di esporre le proprie osservazioni.

Come procedere:

  1. Comunicazione di avvio del procedimento: se i soggetti indirettamente lesi possono essere identificati e l’atto ha effetti su di loro, sarebbe opportuno comunicare l’avvio del procedimento di annullamento.
  2. Annullamento senza comunicazione: se l’atto è un mero endoprocedimento senza effetti diretti sui terzi, potrebbe essere annullato senza necessità di comunicazione, ma questa opzione comporta un rischio maggiore di contestazioni future.
  3. Principio dell’art. 21-octies: se il parere è vincolante e l’atto non avrebbe potuto avere contenuto diverso, l’annullamento potrebbe essere giustificato senza la partecipazione dei soggetti indirettamente lesi, ma questa interpretazione dovrebbe essere attentamente valutata in relazione al caso specifico.

Conclusione sintetica:

La decisione su come procedere dipende dalla valutazione dell’effettiva incidenza dell’atto sui terzi e dalla natura dell’atto stesso (endoprocedimento o atto con effetti esterni). È consigliabile valutare attentamente i rischi di eventuali impugnazioni e agire nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione, quando applicabili.

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Bibliografia: