Annullamento in autotutela scia ricettive extraalberghiere

Buongiorno, avrei necessità di un confronto sul tema in oggetto. In particolare, è stata presentata SCIA per affittacamere (Regione E.R.) mentre in realtà l’immobile è un monolocale per cui avrebbe dovuto essere presentata una SCIA per casa e appartamenti per vacanze. Il problema è che chi ha istruito la pratica non si è accorto di ciò. Sono decorsi 3 mesi dalla presentazione della SCIA. E’ possibile secondo voi procedere con annullamento in autotutela? Di fatto, il regime delle due attività ricettive extra alberghiere è diverso dal punto di vista delle tempistiche di apertura, di durata dei contratti, della possibilità di cucinare all’interno della struttura stessa etc. Aspetti come questi possono essere considerati validi motivi di pubblico interesse per l’annullamento della SCIA? Più in generale, voi come agite (se e quando lo fate) con l’autotutela rispetto a situazioni analoghe a quella oggetto del quesito. Grazie

E’ sempre da vedere nei dettagli. Molte volte non c’è la volontà, da parte del dichiarante, di frodare. Il soggetto prende una cosa per un’altra e tutto può essere risolto salomonicamente suggerendo una mera correzione volontaria.

Relativamente al caso che citi non comprendo i dettagli. Perché in un monolocale non sarebbe possibile l’affittacamere? L’affittacamere deve avere i requisiti della civile abitazione e lì ci sono. Magari ha solo sbagliato modello.


In generale, l’art. 19, comma 3 prevede i rimedi quando l’esercizio dell’attività segnalata non gode dei requisiti necessari previsti dalla legge. Il fine è quello di ordinare un adeguamento quando è possibile trovare i requisiti in un termine ragionevole (comunque maggiore di 30 gg, sospendendo o meno l’attività) oppure quello di ordinare la chiusura quando tali requisiti siano fuori portata (manca l’agibilità o la destinazione d’uso conforme, ecc.): non è oggettivamente possibile la conformazione.

Sto parlando dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività segnalata, non sto parlando di problemi formali della SCIA.

Il successivo comma 4 afferma che i provvedimenti di cui al comma 3 (ordine di adeguamento o ordine di interruzione) possono essere adottati anche dopo i 60 gg ma quando sussistono gli stessi presupposti che esisterebbero per l’autotutela ( annullamento del provvedimento). Qua, ce la giochiamo ai punti di fronte al TAR. Vedi qua:

L’intervento di autotutela è da ponderare bene in base alla circostanza

Capito, son d’accordo sul fatto che potrebbe esserci “buona fede” o “ignoranza” nel privato che indica un’attività in luogo di un’altra. Più che altro, sempre in tema di autotutela, se chi presenta una SCIA con dichiarazione di iscrizione alla camera di commercio in corso, qualora entro 30 gg, non si fosse registrato e la PA ha contezza di ciò, può/deve procedere all’annullamento in autotutela e ordinare il divieto di prosecuzione dell’attività?