Inefficacia scia dopo 60 giorni

Buonasera,
si può dichiarare inefficace una scia se sono passati 60 giorni dalla presentazione della stessa?
Grazie

Posso dirti che i presupposti dell’intervento postumo nei modi dell’autotutela devono essere ben motivati. Come dice la giurisprudenza, l*’esercizio dell’autotutela non può, infatti, essere finalizzato al mero ripristino della legalità violata, ma deve essere il risultato di un’attività istruttoria adeguata, che dia motivatamente e congruamente conto della prevalenza dell’interesse pubblico su quello del soggetto privato, titolare di un affidamento alla conservazione dell’atto.*

In sintesi, nella motivazione devono essere presi in considerazione:

  • l’illegittimità sostanziale dell’atto da riesaminare, che deve essere affetto da uno o più vizi, non meramente formali, di incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere (nel caso di specie la cosa riguarda la mancanza dei requisiti per l’esercizio dell’attività).

  • la sussistenza di preminenti ragioni di interesse pubblico;

  • la valutazione comparata e bilanciata degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

  • rispetto di un termine ragionevole (comunque non maggiore di 12 mesi).


Rammenta che il comma 4 dell’art. 19 della legge 241/90 indica: Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente ADOTTA COMUNQUE I PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL MEDESIMO COMMA 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies.

Si tratta dei provvedimenti che possono anche non prevedere la chiusura ma il mero adeguamento. Il comma 3 prevede, infatti 3 ipotesi (questo in via generale - copio e incollo da un altro post):

1 - provvedimento istantaneo di divieto prosecuzione entro 60 gg quando non sia possibile la conformazione (carenza gravi correlate a un rischio per la salute o incolumità pubblica, es. manca l’agibilità);

2.a - provvedimento di conformazione dell’attività. Il provvedimento riporta le prescrizioni da soddisfare entro un termine di 30 o più gg. Alla scadenza del termine, in caso di non conformazione, l’attività è vietata ex lege (la carenza dei requisiti c’era fin dall’inizio – l’eventuale ottemperamento elimina il divieto di esercizio).

2.b - come 2.a, al quale si aggiunge la sospensione dell’attività intrapresa all’emissione del provvedimento in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.


Vedi anche: Autotutela e SCIA - approfondimento di Mario Maccantelli dal TG Chiarelli (15/11/2021)

Buonasera
Mi spiego meglio: c’è una scia di esercizio di vicinato alimentare con data 8.11.22 che per vari motivi non è stata proprio lavorata. Nei giorni scorsi è stata presa in considerazione e purtroppo bisogna dire l’inefficacia perché nella zona in cui vorrebbe aprire c’è il DIVIETO di apertura di nuove attività di tipo alimentare. Cosa faccio? Posso dare l’inefficacia anche se sono passati 60 giorni? Grazie

Io partirei da questo presupposto: con la Scia il titolare sig. X dovrebbe aver dichiarato di aver rispettato le norme urbanistiche e quindi doveva sapere che in quella zona non si può aprire quel tipo di attività. Con questa premessa si potrebbe dichiarare l’inefficacia ma non mi e’ chiaro, dal quesito, se è stato verificato che l’attività è iniziata oppure no, anche solo dalla visura camerale.

il discorso non cambia, il termine dei 66 gg è perentorio. Occorre costruire unas motivazione adeguata per un intervento postumo come ho indicato sopra