Annullamento sanzione in autotutela ed elevazione di diverso verbale

Buon pomeriggio. Nel recinto di una scuola chiusa hanno abbandono alcuni sacchetti di rifiuti domestici. In alcuni di questi sono stati ritrovati scontrini di una vicina attività riportati il codice fiscale, grazie al quale siamo risaliti agli autori. Abbiamo applicato sanzione del regolamento comunale.
I sanzionati affermano che lo scontrino sarebbe caduto dalla tasca o dalla busta o addirittura buttato nel vicino contenitore pubblico ed hanno presentato istanza di annullamento in autotutela.
Secondo Voi potrei accogliere parzialmente tale istanza, nel senso annullare la sanzione comminata (di oltre 100 euro) ed applicare una diversa sanzione (art. 15 Cds o art. 232 ter T.U.A.) vista la giurisprudenza contraria a tali accertamenti?
Grazie

Oppure demando all’Ufficio ambiente e fanno tutto loro, per non far fare tutto ciò al Comando di Polizia Locale? Cosa suggerite?
Grazie

Il mio parere personale è negativo.

Direi che non avrebbe senso annullare quella sanzione del regolamento comunale, relativa all’abbandono di alcuni sacchetti di rifiuti domestici (nei quali erano contenuti, immagino frammisti ad altri rifiuti, gli scontrini fiscali che costituirebbero la “prova” contro il trasgressore) all’interno del cortile di una scuola chiusa, per sostituirla con una sanzione prevista dal Codice della Strada (il cortile di una scuola NON E’ una strada o una pertinenza stradale) o con un’altra del TUA relativa all’abbandono di “rifiuti di piccolissime dimensioni , quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare”

Ho sempre sostenuto che il rinvenimento di scontrini o altri documenti all’interno o nei pressi di rifiuti abbandonati possa costituire semmai solo un indizio da cui indirizzare gli atti di accertamento (ad esempio sentendo come i soggetti individuati nei documenti potessero giustificare la presenza di quei documenti insieme ai rifiuti abbandonati) e non possa configurare di per sé l’unica prova sulla base della quale contestare la violazione. Ma tant’è…

Nel caso in questione il mio consiglio è che ormai, a questo punto, sarebbe il caso di non fare nulla. O meglio: se l’istanza di annullamento del verbale presentata dal “trasgressore” ha i requisiti per essere ritenuta un’opposizione al verbale, la si consideri come tale; l’autorità competente a decidere sul ricorso, valutate nel caso anche le vostre controdeduzioni, potrà poi confermare la violazione o archiviarla.

Questa proprio non la capisco… :roll_eyes: :face_exhaling:

Alla mia seconda domanda mi hai risposto in questo modo:
Nel caso in questione il mio consiglio è che ormai, a questo punto, sarebbe il caso di non fare nulla. O meglio: se l’istanza di annullamento del verbale presentata dal “trasgressore” ha i requisiti per essere ritenuta un’opposizione al verbale, la si consideri come tale; l’autorità competente a decidere sul ricorso, valutate nel caso anche le vostre controdeduzioni, potrà poi confermare la violazione o archiviarla.
Grazie

La risposta a questa tua ultima corretta domanda, a parer mio, è “dipende dall’organizzazione dell’Ente”:

  • molti Comuni hanno un regolamento specifico con cui individuano l’ufficio (unico) competente ad emanare le ordinanze-ingiunzioni/ordinanze-archiviazioni (in un Comune dove ho lavorato i verbali di sanzioni in qualsiasi materia era, per regolamento, di competenza dell’Area Affari Generali);
  • in altri, la competenza a decidere sulle “opposizioni” e, conseguentemente, a firmare l’ordinanza è in capo ad ogni Responsabile per materia (es. in materia di commercio il relativo responsabile; in materia di rifiuti il Responsabile dell’Ufficio Ambiente ecc.);
    In questo caso, personalmente, farei fare il provvedimento (di archiviazione e/o ingiunzione) all’ufficio ambiente ma verifica se esiste un regolamento o una direttiva interna specifica su chi fa cosa in materia di sanzioni;