Ho partecipato a un concorso nazionale da 2600 posti risultando vincitore come da graduatoria, successivamente alla pubblicazione della quale si è aperta e conclusa la procedura di scelta delle sedi.
Successivamente alla chiusa della procedura di scelta della sede, però, il Giudice amministrativo ha accolto i ricorsi promossi da una decina di ricorrenti i quali, da idonei che erano, hanno potuto beneficiare della rettificazione in via giudiziale del relativo punteggio risultando così vincitori (rettificazione del punteggio limitatamente ai soli ricorrenti).
A seguito delle pronunce del TAR, l’Amministrazione ha rettificato la graduatoria precedente inserendo i nuovi vincitori.
Ora, per questa decina di nuovi vincitori immagino sia chiaro che debba avviarsi almeno per loro la procedura di scelta della sede. Ma per tutti gli altri non interessati dai ricorsi, la procedura di scelta della sede deve necessariamente aprirsi una seconda volta e quindi ripetersi?
No, la procedura di scelta della sede non deve necessariamente riaprirsi per tutti gli altri vincitori già assegnati. Nella prassi del diritto amministrativo e dei concorsi pubblici nazionali, si applica il principio della conservazione degli atti giuridici e della tutela del legittimo affidamento.
Ecco come l’Amministrazione gestisce solitamente questa situazione:
1. Il principio della “Zaino in Spalla” (Assegnazione sulle sedi residue)
Di norma, quando un ricorso viene accolto dopo che i vincitori originari hanno già scelto le sedi, i ricorrenti vittoriosi si inseriscono nella graduatoria rettificata con il loro nuovo punteggio, ma ai fini della scelta della sede vengono posizionati sulle sedi rimaste vacanti (residue) dopo la prima tornata.
L’Amministrazione evita di azzerare e ripetere la procedura per 2.600 persone per due ragioni principali:
Buon andamento ed efficienza (Art. 97 Cost.): Rifare la procedura per migliaia di persone causerebbe un blocco amministrativo, ritardi enormi nelle assunzioni e costi aggiuntivi ingiustificati.
Tutela del terzo controinteressato: I vincitori che hanno già scelto la sede in base a una procedura chiusa hanno maturato un affidamento legittimo sulla sede ottenuta.
2. Quando si rischia la ripetizione? (Le eccezioni)
La ripetizione totale o parziale della scelta delle sedi avviene solo in due casi specifici:
Se lo ha ordinato espressamente il TAR: Bisogna leggere il “dispositivo” della sentenza. Se il giudice si è limitato a ordinare l’inserimento in graduatoria con il corretto punteggio (come accade nel 95% dei casi), l’Amministrazione assegna le sedi residue. Se invece la sentenza ha espressamente annullato l’intera fase di scelta delle sedi (molto raro per soli 10 ricorrenti su 2600 posti), allora l’amministrazione sarebbe costretta a rifarla.
Effetto “scavalcamento” distruttivo: Se i 10 ricorrenti avessero un punteggio talmente alto da aver diritto a sedi uniche o blindatissime, e l’amministrazione decidesse autonomamente (o spinta dai giudici) di ricollocarli a scapito di chi era dietro di loro, si potrebbe attivare un effetto a catena (effetto domino). Anche in questo caso, però, l’amministrazione tende a procedere a “rettifiche mirate” (intervenendo solo sulle singole sedi toccate) piuttosto che riaprire il sistema per tutti i 2.600 candidati.
Cosa aspettarsi adesso?
L’Amministrazione avvierà una procedura di scelta della sede esclusivamente riservata alla decina di nuovi vincitori, mettendo a disposizione l’elenco dei posti rimasti liberi (le sedi non optate dai 2.600 originari) o, in alternativa, creando/attringendo da posti extra se previsti dalla normativa o dal fabbisogno per ottemperare alla sentenza senza danneggiare i vincitori storici.
In sintesi: Se sei tra i 2.600 vincitori originari che hanno già espresso la preferenza e chiuso la procedura, la tua scelta della sede è quasi certamente fatta e congelata.