Buongiorno, chiedo agli esperti come ci si debba comportare in una simile situazione:
Avvio di un attività con SCIA e sono già passati i prescritti 60 giorni.
Il titolare dell’attività però non è ancora riuscito, per varie ragioni, a concludere il procedimento per l’iscrizione dell’impresa al Registro Imprese.
Si è pensato quindi di procedere con un avvio di procedimento volto all’annullamento, applicando l’art. 21-nonies della L. 241/1990.
Ci si chiede però se sia legittima tale procedura, perché in questi casi sarebbe necessario anche indicare le ragioni di interesse pubblico che portano a tale provvedimento.
Grazie.
Io mi limiterei a comunicare il fatto al Registro delle Imprese.
Certamente non avvierei alcun procedimento di annullamento della SCIA, a meno che, per qualche arcano motivo, la tua legge regionale sul commercio non preveda espressamente il possesso, oltre che dei requisiti soggettivi e (nel caso) professionali, anche dell’iscrizione al Registro delle Imprese per avviare l’attività, pena la decadenza della SCIA.
La mancata iscrizione al Registro delle Imprese è sanzionata – con una somma piuttosto irrisoria, tra l’altro – dalla stessa Camera di Commercio.
A meno che non stiamo parlando di particolari attività, come quella di autoriparazione (ma non è prevista la SCIA), per le quali è obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese e la cui vigilanza è affidata a province e comuni, che contestano direttamente la violazione.
In Lombardia, poi, la L.R. 73/1989 prevede l’obbligo per le imprese artigiane di annotare tale qualifica nel registro delle imprese. Le verifiche e l’applicazione delle sanzioni sono delegate ai comuni. Non so se la norma è applicata anche da altre regioni.
Concordo con Marco, a meno di disposizioni regionali particolari, da interpretare comunque ai sensi dei principi del DL 201/2011 e DL 1/2012, l’iscrizione in CCIAA non è un requisito costitutivo della SCIA per il commercio. In altre parole, la sua omissione non porta alla decadenza. Sarà la CCIAA a sanzionare in via amministrativa, se del caso.
In subordine, il soggetto sta effettivamente esercitando? Se ancora non lo facesse, il problema non si porrebbe.
Inoltre, l’art. 19 comma 4 dice che dopo i 60 gg si possono adottare i rimedi del comma 3 se sussistono le condizioni per l’autotutela. Fra i rimedi del comma 3, la cessazione definitiva dell’attività è una ipotesi da mettere in atto con parsimonia, meglio dare un termine per l’adeguamento (sempreché la norma regionale preveda l’iscrizione come requisito necessario per la posizione abilitativa del privato)