Vorrei condividere la mia esperienza:
Nel Comune dove lavoro abbiamo avuto un caso analogo nel senso che prima di emettere il verbale ci si è posti questa domanda: sanzionare ai sensi del regolamento o ai sensi del T.U.A.? Un illustre Comandante di Polizia Locale, nonché autore di libri in materia, rispose al nostro quesito in questi termini: ‘nel caso in cui l’abbandono di rifiuti sia stato rinvenuto nel territorio comunale, ed in particolare nel centro urbano, consiglierei di applicare la norma del regolamento comunale, ammesso che questo preveda una identica fattispecie.’
In molti Comuni l’abbandono di rifiuti viene sanzionato in base al regolamento comunale (generalmente di polizia urbana) in quanto le somme entrano nelle casse comunali e non ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. 152/2006 i cui proventi vanno alla Provincia.
L’errore di fondo sta nel D.Lgs. 152/2006 che ha “scippato” i proventi delle sanzioni per abbandono di rifiuti ai Comuni.
Vedasi un articolo interessante su:
https://lexambiente.it/materie/rifiuti/179-dottrina179/11313-rifiuti-abbandoni-dei-rifiuti,-i-proventi-presto-ai-comuni.html
Anch’io ritengo che, nel caso di specie, dato che la sanzione è anche già stata pagata, non sia possibile un provvedimento di annullamento in autotutela.
In tema di abbandono di rifiuti la casistica è ampia (è ad opera di un privato, di una azienda, è abituale? ecc.) . A mio modesto parere una interessante lettura è disponibile a questo link: