Antenne - richiesta proroga termini per osservazioni

Buongiorno,
a fine settembre è pervenuta una richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 259/03 e s.m.i. (ex art. 87 codice 2003) per la realizzazione di nuova infrastruttura per impianti radioelettrici.
In data 9/10 è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria nella forma asincrona / semplificata con il dimezzamento dei termini.
Sono pervenuti due pareri favorevoli e due pareri contrari.
E’ stata inviata comunicazione motivi ostativi ai sensi dell’art. 10bis L. 241/1990 in data 9/11 con sospensione procedimento.
In data 17/11 è pervenuta una richiesta di proroga termini di 15 giorni per inoltro delle osservazioni al preavviso di diniego e predisposizione di nuova documentazione di Analisi di Impatto Elettromagnetico (non viene richiesto di voler utilizzare il canale della CDS sincrona).
La lettera di convocazione della CDS comprende anche il caso in cui la CDS in modalità asincrona non dovesse essere risolutiva e pertanto necessiti di successiva convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.14 ter, L.241/1990 e s.m.i. con la partecipazione e la presenza dei rappresentanti degli Enti e degli uffici.
E’ corretto concedere la proroga e contestualmente convocare la CDS sincrona in data successiva per esaminare le osservazioni e la nuova documentazione presentate in modo da concludere il procedimento?

Grazie

Ufficio Suap

Il preavviso di rigetto innesca una nuova conferenza semplificata qualora il richiedente presenti le osservazioni. La nuova c.d.s. semplificata si conclude con un no o con un sì. Il passaggio alla c.d.s.

In teoria, si innesca la c.d.s. in presenza come strada alternativa al 10-bis. La legge 241/90 indica (art. 14-bis, comma 6): Fuori dei casi di cui al comma 5, l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter

Fuori dai casi di cui al comma 5 significa una situazione alternativa alla comunicazione di preavviso di rigetto. Prassi vuole che ciò accada quando siano stati stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano la necessità di una modifica sostanziale al progetto presentato. In altre parole, le carte in tavola sono diverse e occorre giocare un’altra partita (quella sincrona): c’è bisogno di un’altra istruttoria su altri presupposti. Una certa discrezionalità amm.va resta.

Alla domanda se sia possibile passare alla sincrona nell’ambito della seconda conferenza semplificata di cui sopra (quella a seguito delle osservazioni), la risposta è “nì”. La legge è scritta sibillina. A parere mio sì dato che per il privato è sempre meglio innestare una nuova c.d.s che vedersi rilasciare un diniego al quale rimane solo il rimedio giurisdizionale.

La disciplina della c.d.s. presuppone un 10-bis che interrompe il termine anziché sospenderlo. Mi spiego, la cosa è indicata nell’ art. 14, comma 5, ultimi due periodi:

Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis. L’amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

Procedere ai sensi del comma 2 significa avviare un’altra conferenza semplificata ex novo (a seguito di questa ci sarà conferma negativa o accoglimento delle osservazioni). Vero è che la disposizione citata presupponeva l’interruzione del termine connesso con l’applicazione dell’art. 10-bis. Nel frattempo, l’art. 10-bis è stato modificato e l’INTERRUZIONE ha lasciato il posto alla SOSPENSIONE. Alla luce di questo, sorge un problema interpretativo ma, a parere mio, ci sono tutti gli estremi per applicare la disposizione speciale sulla conferenza (il legislatore, se avesse voluto, avrebbe coordinato).

La proroga la puoi anche concedere. Non cambia quanto detto fin qua