Anticipazione prezzo dopo il termine previsto dalla normativa

Nel luglio 2023 un Comune, aderendo ad una misura Pnnr, ha affidato il servizio di rifacimento del sito comunale, che ha avuto inizio nel mese di luglio 2023 ed è prossimo - oggi, al 29.03.2024 - alla conclusione.

La ditta affidataria, nel mese di marzo 2024, ha inoltrato una richiesta di anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, elevando altresì la percentuale di anticipazione al 30%, ai sensi dell’art. 207 comma 1 decreto legge 34/2020.

Con l’affidamento è stato invece previsto il pagamento complessivo a seguito di asseverazione da parte del DEC, e nessuna richiesta è stata avanzata fino a quella di marzo 2024.

Ciò detto, la richiesta di anticipazione del prezzo, che secondo l’Ente era da formularsi, come previsto dalla normativa, “entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione”, può essere rigettata in quanto non legittima?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere a questa domanda, è importante iniziare con una premessa generale sulle norme che regolano le anticipazioni di prezzo negli appalti pubblici in Italia, per poi analizzare la specifica situazione descritta.

Teoria Generale del Diritto

Nel diritto degli appalti pubblici, l’anticipazione del prezzo è una pratica che consente all’impresa affidataria di un contratto di ricevere una parte del pagamento prima della conclusione dei lavori o della fornitura del servizio. Questa pratica è regolamentata da specifiche disposizioni normative che stabiliscono le condizioni e i limiti entro cui può essere richiesta e concessa.

Norme Relative alla Teoria

  1. D.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti): L’articolo 35, comma 18, prevede la possibilità di anticipazioni, stabilendo i criteri e le modalità secondo cui possono essere erogate.
  2. Decreto Legge 34/2020: L’articolo 207, comma 1, ha introdotto misure specifiche per facilitare l’accesso alle anticipazioni, aumentando la percentuale massima che può essere richiesta, in risposta alle esigenze economiche generate dalla crisi COVID-19.

Esempio Concreto

Nel caso specifico, la ditta affidataria ha richiesto un’anticipazione del prezzo nel marzo 2024, invocando l’articolo 35 del D.lgs. 50/2016 e l’articolo 207 del Decreto Legge 34/2020 per aumentare la percentuale di anticipazione al 30%. Tuttavia, l’ente appaltante sostiene che la richiesta avrebbe dovuto essere presentata entro 15 giorni dall’inizio effettivo della prestazione, come previsto dalla normativa.

Conclusione Sintetica

La legittimità della richiesta di anticipazione, presentata in ritardo rispetto al termine di 15 giorni dall’inizio effettivo della prestazione, dipende dall’interpretazione delle norme applicabili e dalla flessibilità dell’ente appaltante nel valutare le circostanze specifiche del caso. Sebbene la normativa preveda un termine per la richiesta di anticipazione, potrebbero esserci margini per considerare la richiesta legittima, soprattutto in considerazione delle eccezionali circostanze economiche legate alla crisi COVID-19 e alla volontà di sostenere le imprese. Tuttavia, la decisione finale spetta all’ente appaltante, che dovrà valutare la situazione alla luce delle disposizioni normative e del contratto stipulato.

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Bibliografia