Anzianità di iscriziione al registro imprese

dalla legge regionale toscana 62/2018, art. 37

  1. L’autorizzazione e la concessione di dodici anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall’iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche. Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione. (11)

Il mio dubbio riguarda la valutazione dell’anzianità maturata in modo discontinuo.
se una persona apre una ditta nell’ambito del commercio su aree pubbliche in camera di commercio e lavora 10 anni.
poi chiude, e dopo un po’di tempo ne apre una nuova, sempre nello stesso ambito e attualmente risulta concessionaria di posteggio.
Al fine del conteggio dell’anzianità ai sensi dell’art. 37, mi verrebbe da dire che per quanto la persona fisica sia la medesima, il soggetto giuridico sia diverso e per questo considererei la data di iscrizione al registro imprese della ditta attualmente attiva.
La prassi è corretta?

Tendenzialmente si va con il codice fiscale. Per l’imprenditore individuale va da sé, quindi, che non ci siano problemi, il soggetto è sempre quello. Per i soggetti giuridici, se, ad esempio, una società cessa e ne riapre un’altra anche con gli stessi soci, avrà un CF diverso.

Detto questo, sempre meglio specificare nel bando. La legge è generica e possiamo rimediare dettagliando meglio nel bando. Per esempio, potresti dire che la discontinuità si riferisce all’inattività ma non alla cancellazione. Se vi fosse cancellazione, allora il conteggio riparte dall’ultimo riavvio anche in caso di impresa individuale (quindi con lo stesso CF), questo per una maggiore imparzialità fra società e imprese collettive.

Spetta al comune dettagliare con ragionevolezza.