Apertura baby parking

Dr Chiarelli buon giorno, prima di scriverle qui ho provato ad accedere ad omniavis, ma ho riscontrato dei problemi
Avrei bisogno di porLe qualche quesito.
Vorrei aprire un baby parkin e sala compleanni. Io abito in Toscana precisamente comune di Massarosa.
Ho chiesto al suap i requisiti professionali e mi hanno risposto che non ce ne sono.
Le domande che mi pongo sono le seguenti
Quanti bambini posso ricevere ogni mq!?
Ho la possibilità di somministrare pasti?
E come ultima domanda, qualcosa sia impossibilitata per via delle risposte alla precedenti domande, c’è qualcosa, che non sia asilo o comunque richieda requisiti come laurea ecc, che io possa aprire per tenere i bimbi per più tempo?
La ringrazio anticipatamente
Buona giornata

Fornisco una chiave di lettura.

Da una parte ci sono le strutture educati, dall’altra ci sono i servizi di custodia minori (baby parking). Quest’ultimi possono ance prendere la strada dei locali per il trattenimento (parco giochi per bambini) autorizzato come tale.

Le strutture educative partono dai servizi educativi per l’infanzia (3-36 mesi) e le scuole dell’infanzia (sino a 6 anni) – Vedi art. 2 del d.lgs. n. 65/2017. Poi ci sono le scuole primarie (elementari) e le secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori).

la normativa regionale disciplina le strutture educative per la prima infanzia (nidi e simili). Per la Toscana vedi il DPGR n. 41R/2013:

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2013-07-30;41/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Essendo strutture educative, occorre un progetto educativo e determinati requisiti professionali. L’autorizzazione è rilasciata dal comune. C’è anche il “nido domiciliare” autorizzabile nella civile abitazione.

I servizi di custodia “baby parking” non sono disciplinati e, quindi, non hanno autorizzazioni o normativa di settore. Il comune può dirti quale sia la destinazione d’uso del fabbricato necessaria, per il resto si applicano i normali criteri di agibilità dei fabbricati. Vedi qua: Comune di Campi Bisenzio - Regione Toscana ed Aziende USL - Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali ed ambienti di lavoro

Se sono somministrati cibi e/o bevande allora occorre una SCIA per somm.ne ai sensi dell’art. 53 della LR n. 62/2018 unitamente alla c.d. “notifica sanitaria” ex reg. CE 852/04.

Se il locale assume i connotati del parco divertimento (attrazioni ecc.) allora entra nel campo applicativo degli articoli 68/80 TULPS e quindi è necessaria una abilitazione specifica