Apertura Casa funeraria

ci è stata presentata istanza per apertura di una casa funeraria in centro abitato. I comproprietari dell’immobile oggetto della scia si oppongono all’avvio di tale attività. Si chiede se questo ufficio SUAP avrebbe dovuto chiedere a tali comproprietari una sorta di benestare o un atto di “assenso” preventivo (dal punto di vista proprio dell’attività, non per le opere urbanistiche). Eventualmente quali sono i riferimenti di legge. Grazie saluti Gabriella checcacci

Da quale regione scrivi?

Vedi:

Guarda pag 48 qua: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2021/15-21.pdfedi

Scrivo dalla Toscana provincia di Arezzo comune Bibbiena. Ho acquisito parere preventivo Usl (favorevole).

E’ un problema, la Toscana non ha legiferato.

Vedi l’art. 21 – DPR 285/90
c. 1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

Ma è molto vago


vedi qua: agenzia pompe funebri

Sicuramente, se c’è anche la sala comiato, allora dovrebbe essere presso il cimitero. L’agenzia e basta non ha problemi

Questa agenzia di pompe funebri (già in attività in altro comune) vuole proprio fare una “stanza di commiato”. coloro che stanno vicino (sia altri negozi che privati cittadini) non ne vogliono sapere e sono andati per vie legali. Per quanto prevedibili queste reazioni non abbiamo trovato cause “ostative”, l’istanza, scia, è stata per ora esaminata dall’ufficio urbanistica e al termine dei lavori ci sarà (forse…) L’attivazione.

TAR MARCHE N. 866/2017

[… Le ricorrenti impugnano la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 49 del 28 febbraio 2017, pubblicata sul BUR Marche del 9 marzo 2017. Con tale delibera si modifica il Regolamento regionale n. 3 del 2009 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 L.R. n. 3/2005) introducendo il limite di 100 metri dalle civili abitazioni per l’esercizio dell’attività delle sale di commiato (comma 3 ter dell’art. 20 nel nuovo testo).

[…]

Pur riconosciute le particolarità dell’attività di cui trattasi, non sembra rinvenibile alcuna giustificazione relativamente al limite previsto dalla delibera impugnata, che introduce un limite particolarmente severo, non previsto in alcuna regione italiana (secondo l’indagine fatta dalla stessa Regione Marche) per un’attività che si svolge, presumibilmente, al chiuso, in regime di discrezione e raccoglimento. È pur vero che nelle sale di commiato possono essere svolte attività di imbalsamazione e tanatoprassi, ma non è dato di intuire alcun motivo per cui tali attività –certamente soggette al previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie - dovrebbero essere situate a più di 100 metri dalle abitazioni private

Il TAR cita l’art. 31, comma 2 del DL 201/2011


IL TAR Lecce n. 1030/2019 afferma il contrario


Sono le classiche situazioni difficili da dipanare. Per di più in assenza di una norma regionale