In genere, questo tipo di attività sono compatibili con la destinazione d‘uso agricola. Qua vigono le regole comunali sul governo del territorio. Questo, però, non significa che il soggetto debba essere un agricoltore: si guarda alla qualità dell’attività, e quindi alla compatibilità territoriale / urbanistica, e non alla qualità giuridica del soggetto esercente.
Detto questo, devi vedere nel dettaglio che cosa significa centro cinofilo. Se fosse area addestramento cani puoi vedere la LR 59/09, art. 11
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-10-20;59&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Al di fuori della ipotesi ai fini addestramento, si può rilevare l’altra ipotesi della così detta agility dog e simili. Qua può rientravi quell’attività che mette a disposizione del possessore del cane un’area e dei servizi. Il cane sta lì qualche ora e il possessore paga il servizio. IN QUESTO CASO NON VEDO NORME CHE IMPONGANO PROCEDURE ABILITATIVE. Tendenzialmente (come già detto) è necessaria la destinazione d’uso agricola ma il comune potrebbe reputare compatibili altre funzioni (questi sono questioni ad alta discrezionalità comunale). Resta inteso che devono essere verificate altre procedure relativamente alla realizzazione dei recinti, di eventuali volumi di servizio con annessi scarichi ecc. VEDI DI SEGUITO
Le ipotesi descritte direi che restano fuori dalla fattispecie “allevamento”. Qua ritorna la questione agricola.
Anche se la questione degli allevamenti di cani è complessa, posso dare qualche info così da tracciare un limite rispetto alle ipotesi precedenti.
Una chiave di lettura può essere data dalla legge n. 349/1993 sulla cinotecnica.
…per attività cinotecnica si intende l’attività volta all’allevamento, alla selezione e all’addestramento delle razze canine…
1. L’attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto
2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l’attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell’arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Sul punto vedi il DM 28/01/1994:
Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità.
Sulle procedure abilitative senti il SUAP. La questione non è univoca e bisogna vedere se ci sono dei regolamento comunali in materia