Apertura chiosco presso Centro Commerciale

La società XXX in data 05/05/23 ha presentato la scia di modifica della ripartizione interna della superficie di vendita del Centro Commerciale YYY ai sensi dell’art. 19, comma 2 della L.R. Veneto 50/12, con relativa pratica di registrazione igienico-sanitaria per l’apertura di un chiosco in galleria del Centro, per la vendita di prodotti del settore alimentare (nel caso specifico dessert giapponesi già pronti) con superficie di vendita di mq 12 del settore alimentare.

L’operatore commerciale, al fine di aprire l’attività di vendita entro la fine del corrente mese, provvederà a breve a presentare apposita scia di subingresso con aggiornamento della registrazione igienico sanitaria.

Si segnala che è intenzione dell’operatore commerciale oltre a vendere dolci, installare altresì una macchinetta del caffè con cialde per vendere da asporto il caffè in bicchierini di carta. Si ritiene che tale attività rientri nell’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari di cui alla scia di modifica sopra indicata e che pertanto non costituisca attività di somministrazione.

Ai sensi dell’art 3 della L.R. Veneto 29/2007 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, la definizione di attività di somministrazione richiede il consumo sul posto e che i locali o le superfici siano all’uopo attrezzati: requisiti che non sussistono nel caso in esame, in quanto non vi sarà consumo sul posto dei prodotti venduti (in quanto trattasi di vendita da asporto) ed il chiosco non è dotato di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti il consumo sul posto .

Chiedo, gentilmente, di conoscere quale tipologia di pratica dev’essere presentata al SUAP anche in considerazione dell’installazione della macchinetta del caffè con cialde per vendere da asporto il caffè in bicchierini di carta.
Ho trovato una risoluzione del MISE n. 153037 del 2018, ma non so se posso applicarla.

Ringrazio anticipatamente

Le risoluzioni del MiSE non sono vangelo, spesso danno una mano ma, altre volte, vengono sconfessate dalla giurisprudenza. Sono pareri di ente autorevole ma senza nessun valore vincolante. Sulla somm.ne non assistita, un paio di anni fa, ho caricato sul forum una mini sintesi alla luce della giurisprudenza più recente. Può rappresentare una chiave di lettura. Eccola:
Omniavis_Somm.neNonAssistita.pdf (856,4 KB)

Posso dirti che a fronte di una previsione legale molto generica, occorre vedere caso per caso al fine di individuare quella che potrebbe essere una somm.ne abusiva invece che una vendita con somm.ne non assistita. Tendenzialmente, posso dirti che la vendita della cialda affinché l’avventori si prepari in modo automatico il caffè è abbastanza sdoganata: rappresenta commercio al dettaglio e come tale non necessità niente di più di una SCIA di vicinato (+ notifica 852)

Grazie mille del cortese riscontro