Apertura di credito (concessa da banca a stazione appaltante) e tracciabilità

Buongiorno.
Il servizio di apertura di credito da parte di una banca ad una stazione appaltante rientra tra i contratti esclusi di cui all’ art. 56 d.lgs 36/2023 lettera l) [lett.l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari"]?

Va generato CIG?
Se occorre generare il cig

  • per quale valore va generato? Quello degli interessi e commissioni?
  • la banca in quale documento deve riportare il Cig?

Grazie!

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sul diritto degli appalti pubblici, che regola le modalità con cui le amministrazioni pubbliche e le stazioni appaltanti contrattano lavori, servizi e forniture. Il Nuovo Codice degli Appalti, introdotto dal d.lgs 36/2023, stabilisce le norme per l’aggiudicazione di contratti pubblici, inclusi quelli esclusi dall’applicazione di alcune o tutte le sue disposizioni.

Secondo l’articolo 56, lettera l), del d.lgs 36/2023, sono esclusi dall’applicazione del codice i contratti concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari. Questo significa che un servizio di apertura di credito da parte di una banca ad una stazione appaltante, essendo un’operazione finanziaria, rientra tra i contratti esclusi da tale normativa.

Per quanto riguarda il Codice Identificativo di Gara (CIG), esso è un codice univoco che deve essere attribuito ad ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti. Tuttavia, dato che il servizio di apertura di credito rientra tra i contratti esclusi, non dovrebbe essere necessario generare un CIG per tale operazione.

Se, in un contesto ipotetico, fosse necessario generare un CIG per operazioni simili non escluse, il valore per cui generare il CIG dovrebbe riflettere l’importo totale dell’operazione, che potrebbe includere gli interessi e le commissioni, a seconda delle specifiche disposizioni applicabili. La banca dovrebbe poi riportare il CIG in tutti i documenti ufficiali e le comunicazioni relative al contratto con la stazione appaltante.

In conclusione, il servizio di apertura di credito da parte di una banca ad una stazione appaltante è escluso dall’applicazione del d.lgs 36/2023 ai sensi dell’art. 56, lettera l), e pertanto non richiede la generazione di un CIG.

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