Apertura di ludoteca senza titolo abilitativo

Un comune facente parte di un consorzio sociale (ambito territoriale) ha deciso di aprire una ludoteca senza l’autorizzazione del consorzio stesso. Ha mandato la documentazione al consorzio e siamo fermi alla prima fase ossia “avvio del procedimento”. Ciononostante, il comune ha aperto lo stesso la ludoteca senza aspettare l’emanazione del provvedimento. Ora il REGOLAMENTO CAMPANO 7 aprile 2014, n. 4, art. 13 comma 4 stabilisce che:
L’amministrazione competente dell’ambito territoriale, se accerta lo svolgimento di servizi senza
il prescritto titolo abilitativo, ordina l’immediata cessazione dell’attività, ne dà comunicazione
all’autorità giudiziaria e applica la sanzione prevista dalla legge.

La domanda che pongo a Lei è: qual è questa sanzione prevista dalla legge? non ho trovato normative di riferimento.

Spero possa essermi d’aiuto.

Secondo me per aprire una ludoteca o baby parking per intrattenimento di
bimbi piccoli e senza attività didattica bisogna fare riferimento al TULPS in assenza di una specifica normativa emanata dalla Regione di riferimento. Nello specifico gli articoli del TULPS a cui dobbiamo fare riferimento sono il 68 e l’80. Questo, sempre a mio parere, poichè è pur sempre una attività di trattenimento ancorché rivolta a dei bambini, ma nulla vieta che possa essere rivolta anche agli adulti e quindi differisce da quella di asilo nido perché non ha alcun fine didattico educativo, ma solo ludico e di custodia dei bambini. Ciò posto, l’apertura di questa struttura senza la prescritta agibilità prevista dall’art. 80 TULPS comporta la denuncia penale (681 CP) mentre qualora non vi sia la licenza ex art. 68 TULPS si applica la sanzione pecuniaria da € 258 a € 1.549, il pagamento in misura ridotta non è ammesso e si adotta provvedimento di cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza.

L’attività di ludoteca è sovente confusa o accostata a quella di baby parking oppure ad altre forme più articolate e complesse di offerta sociale per l’infanzia, ragione per cui prima di ogni valutazione è indispensabile verificare se in merito esiste una disciplina regionale e cosa prevede (tra l’altro una ludoteca non è necessariamente riservata alla sola infanzia, in quanto ne esistono con spazi destinati agli adolescenti o agli anziani).

Se una normativa specifica non esiste a livello locale, vuol dire che sotto il profilo amministrativo l’attività è libera, fatte ovviamente salve le solite questioni generali connesse alle caratteristiche dei locali e alle modalità di esercizio (destinazione d’uso dei locali, diffusione di musica, prevenzione incendi, ecc.). Per le suddette ragioni, pur non conoscendo il regolamento campano che citi, mi pare difficile ipotizzare una sanzione per l’avvio dell’attività se mancano norme di riferimento che impongano il possesso di un determinato titolo abilitativo…

Non ho mai sentito di una ludoteca soggetta in linea generale agli artt. 68 e 80 (o altro) del TULPS; mi pare un’ipotesi molto estrema rispetto a quelle che sono le caratteristiche-tipo di una ludoteca, da vedere semmai nel caso specifico.

Secondo me se non vi è una diversa disciplina regionale ritengo che trattasi di attività di intrattenimento/svago in locali aperti al pubblico e quindi, come tale, soggetta alle disposizioni del TULPS. Infatti, questa tipologia di struttura differisce dal baby parking che si caratterizza per un servizio socio ricreativo rivolto unicamente ai bambini di età compresa, solitamente, dai 13 mesi fino ai 6 anni. Inoltre, chi lavora in queste strutture deve possedere un diploma di laurea o diploma universitario nelle materie rientranti nelle scienze della formazione o dell’educazione, oppure in discipline riguardanti la psicologia e i servizi sociali. Cosa, quest’ultima, che non è richiesta per attivare una ludoteca che assolutamente non prevede questa tipologia di requisiti soggettivi.

Concordo pienamente con Marco. Gli art. 68/80 TULPS si applicano al parco divertimenti. Spesso, la ludoteca è solo un servizio di custodia temporanea di bambini. In estate c’è esplosione di queste attività che, nel gergo collettivo, si chiamano “campi estivi”. In genere non sono annoverabili nel pubblico spettacolo/trattenimento.

Tutto è da vedere nei dettagli in base all’effettiva attività svolta e alla relativa normativa regionale. Tendenzialmente, a grandi linnee, si possono rilevare:

  • strutture educative soggette a specifici requisiti

  • parchi divertimento per bambini più o meno strutturati (parchi avventura ecc,)

  • servizi di custodia temporanea

Mille grazie Mario. Pertanto gli artt. 68/80 TULPS, se bene ho compreso, si applicano solo nel caso di parchi divertimento per bambini. Relativamente alla custodia oraria, se non vi è una normativa regionale, è da considerare attività libera e, come tale, non soggetta ad alcunché (SCIA, Comunicazione ecc. ecc.). E’ così o mi sfugge qualcosa?

Porto la nostra esperienza. Nel nostro Comune hanno aperto un locale a pagamento a cui hanno dato sì il nome di ludoteca, ma non viene offerto nessun servizio di custodia temporanea di bambini, bensì una serie di gonfiabili (anche appositi per bambini sotto i tre anni) e altri giochi. I bambini possono entrare solo se accompagnati e sotto la custodia e responsabilità dell’accompagnatore, previa compilazione di apposito modulo. Noi abbiamo applicato art. 68 e 80 TULPS e normativa sui gonfiabili (compresa la registrazione)

@GiuseppeC23 concordo con quanto dici. Nelca citato da UfficioC29 essendoci i gonfiabili ed essendoci un bigliettop di ingresso, si tratta di una forma semplice di parco divertimenti. A volte il confine può essere incerto ma la suddivisione resta

In origine con il termine “ludoteca”, che era stato coniato sul modello di “biblioteca”, si intendeva un luogo (generalmente di proprietà pubblica) attrezzato con la raccolta di giochi e giocattoli, dove bambini ed adolescenti potevano utilizzarli sul posto o prenderli a prestito. Bambini e adolescenti accompagnati o comunque autonomi, cioè senza servizio di “custodia” particolare da parte degli operatori/animatori, sulla falsariga insomma di quello che normalmente avviene in una biblioteca (tenuto ovviamente conto delle logiche differenze dovute all’età degli utenti).

Con il tempo, però, ed in mancanza di una definizione univoca sotto il profilo tecnico-giuridico, lo stesso termine è stato via via utilizzato da amministrazioni pubbliche e soggetti privati per l’esercizio delle attività più variegate e fantasiose. Ecco perché, laddove non esistono norme a carattere locale che individuano la tipologia e le modalità del servizio, nonché la necessità di eventuali requisiti professionali e/o titoli abilitativi, non si può che fare riferimento a quelle che sono – nel singolo caso concreto – le effettive attività svolte nella c.d. “ludoteca”.

I giochi gonfiabili sono compresi tra le medie attrazioni nell’elenco degli spettacoli viaggianti. Come infatti diceva @Mario, se nel caso citato ne sono stati installati più di uno e di fatto è stato realizzato un piccolo parco divertimenti con ingresso a pagamento, certamente ci sta il riferimento agli artt. 69/80 TULPS.

Ma la cosa vale per quel caso specifico e non in linea generale.