Apertura di una rage room

Salve a tutti, Per aprire una rage room il comune rilascia la licenza art. 68 tulps?

Come Aprire una Rage Room in Italia: Guida Pratica

CONTENUTO

Negli ultimi anni, le rage room, spazi dove le persone possono sfogare la propria frustrazione rompendo oggetti, hanno guadagnato popolarità in Italia. Tuttavia, avviare un’attività di questo tipo richiede il rispetto di diverse normative e procedure. Ecco una guida dettagliata su come procedere.

1. Forma Giuridica

Per aprire una rage room, è necessario scegliere una forma giuridica, che può essere una ditta individuale o una società. È fondamentale aprire una partita IVA e selezionare un codice ATECO compatibile, come quelli relativi alle attività ricreative o di intrattenimento.

2. Locali

I locali devono avere l’agibilità e una destinazione d’uso compatibile con l’attività proposta. Questo è regolato dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), che stabilisce le norme per la costruzione e l’uso degli edifici.

3. Sicurezza e Lavoro

È obbligatorio effettuare una valutazione dei rischi secondo il D.Lgs. 81/2008, che disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessario fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) sia per i clienti che per il personale.

4. Prevenzione Incendi

Se la rage room rientra nelle attività soggette a controllo dei vigili del fuoco, è necessaria la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi del DPR 151/2011.

5. Impatto Acustico

Data la natura dell’attività, è importante considerare l’impatto acustico. Potrebbe essere necessaria una verifica e, se richiesto, una relazione tecnica secondo la Legge 447/1995 sull’inquinamento acustico, per garantire che i rumori non disturbino i vicini.

6. Commercio e Rifiuti

Se si prevede di vendere gadget o servizi accessori, è necessario ottenere le autorizzazioni previste dal Testo Unico sul Commercio regionale. Inoltre, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti devono avvenire in conformità al D.Lgs. 152/2006, che regola la gestione dei rifiuti.

CONCLUSIONI

Aprire una rage room in Italia è un processo che richiede attenzione a molteplici aspetti normativi. È fondamentale seguire le procedure corrette per garantire la legalità e la sicurezza dell’attività. La pianificazione e la conformità alle normative sono essenziali per il successo dell’impresa.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere le normative relative all’apertura di attività commerciali come le rage room è cruciale. Questo non solo arricchisce le proprie competenze professionali, ma offre anche una visione pratica delle leggi e dei regolamenti che governano il settore commerciale e della sicurezza.

PAROLE CHIAVE

Rage room, apertura attivitĂ , normativa italiana, sicurezza sul lavoro, impatto acustico, prevenzione incendi, gestione rifiuti.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • DPR 380/2001 - Testo Unico dell’Edilizia
  • D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
  • DPR 151/2011 - Regolamento per la prevenzione incendi
  • L. 447/1995 - Legge sull’inquinamento acustico
  • D.Lgs. 152/2006 - Normativa sulla gestione dei rifiuti
  • Testo Unico Commercio regionale

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Al suap cosa si deve presentare?

Le strade sono due:

  • non è un’attivitĂ  disciplinata ovvero non è un’attivitĂ  compresa nel campo applicativo di norme che prevedono titoli abilitativi. Quindi è un’attivitĂ  di libero esercizio al netto del rispetto della compatibilitĂ  urbanistico/edilizia (come per qualsiasi altra attivitĂ  disciplinata o meno). Magari si può pensare anche alle abilitazioni acustiche in base alla legge 447/95 + normativa regionale.

  • è equiparabile al locale di trattenimento, una sorta di locale per adulti dove l’adulto trova attrezzatura per divertirsi. Il bambino troverebbe un gonfiabile (ad esempio), l’adulto trova roba da sfasciare. In questo caso sarebbe un locale da abilitare ai sensi dell’art. 68 e 80 TULPS + prevenzione incendi + abilitazioni acustiche.


In Italia manca una vera definizione legale di locale di trattenimento. A parere mio si può mettere l’accento sulla finalità: il cliente paga per…. In questo caso, forse, il cliente paga proprio per divertirsi tramite un’attrezzatura. Ci potrebbe stare, quindi, trattarlo come locale di trattenimento.

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Mi rendo conto che le “rage room” sono una cosa differente dalle “escape room”, ma le accomuna la condivisione di alcuni elementi: prima di tutto la novità rispetto al panorama consueto in cui sono state finora inquadrate, sotto il profilo tecnico-giuridico, le varie attività riconducibili alla nozione generica di “trattenimento”, e poi il fatto di svolgersi all’interno di locali “chiusi” in cui sarebbero ammessi i soli partecipanti al gioco.

Per questi motivi, in mancanza di altra regolamentazione a livello locale, può forse essere utile - anche con riferimento alle “rage room” - il parere illustrato nella risoluzione del MISE n. 365359 del 7/9/2017:

Perciò ove manchino spazi o attrezzature per il pubblico, ma al gioco siano ammessi solo i partecipanti, viene meno la stessa possibilità di inquadramento nella materia.
Pertanto, la disciplina contenuta negli artt. 68, 69 e 80 TULPS e corrispondenti del suo Regolamento di esecuzione sarebbe applicabile solo nell’ipotesi che l’attività ludica in questione fosse proprio diretta all’intrattenimento del pubblico in uno spazio appositamente allestito, in via temporanea o permanente, in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Mancando anche tale elemento, l’attività semplicemente non è soggetta a regime di p.s.

In parole povere: se non c’è un pubblico sistemato in uno spazio appositamente allestito, di fronte al quale si esibiscono i partecipanti che entrano nella escape room (in questo caso: rage room), non ci sarebbe nemmeno il pubblico spettacolo.
In mancanza di normative precise, anche un parere del MISE può essere utile…

Ovviamente condivido la necessita di verificare compatibilitĂ  urbanistica e acustica.

… ma è rivolta ad un pubblico generico e svolta nell’ambito di un’attività imprenditoriale e la licenza di cui all’art. 68 servirebbe a garantire la incolumità delle persone che comunque sono chiuse dentro ad una stanza a rompere cose.

In linea di massima posso condividere le tue perplessità, ma occorre ricordare una premessa: se non esiste un pubblico che assiste allo spettacolo, il luogo non può essere qualificato come “locale di pubblico spettacolo” e quindi non è applicabile l’art. 80 del TULPS.
Anche a volerlo considerare come “locale di trattenimento in genere”, sarebbe soggetto alla normativa di prevenzione incendi solo se rientrasse nella casistica prevista dal punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011 (capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2).

Quindi, se rimane solo l’ipotesi astratta di un titolo abilitativo ex artt. 68/69 del TULPS, l’unica modalità di intervento al fine di garantire l’incolumità dei partecipanti sarebbe quello di imporre delle prescrizioni formali ai sensi dell’art. 9. Cosa tutt’altro che agevole nel caso di licenza sostituita da una SCIA e soprattutto nel caso di un’attività “nuova” non contemplata da linee guida e/o norme tecniche specifiche…
Forse la vostra Commissione Comunale di Vigilanza, in modalitĂ  meramente consultiva, potrebbe fornire qualche parere; ma sei sicura che sia disposta a farsi coinvolgere in relazione ad una simile attivitĂ ?

Non sono sicura di niente ed è per questo che mi rivolgo a voi. Quindi se non applico le norme di ps chi vuole aprire un’attività di sfogatoio che pratica deve presentare al Suap? Grazie infinite per la vostra disponibilità

Qui sopra Mario ti aveva già dato due alternative rispetto alle (possibili) strade da seguire, io mi sono limitato a indicarti le mie osservazioni critiche rispetto ad un’eventuale ricorso alla strada delle autorizzazioni di P.S., ma trattandosi di un’attività nuova e piuttosto irrituale rispetto a quelle che sono state finora disciplinate credo che allo stato purtroppo nessuno possa avere in tasca la verità assoluta.
Personalmente proverei a sentire: 1) il parere della mia CCVLPS; 2) il SUAP di quelle cittĂ  in cui risultano giĂ  attive le rage rooms (non dovrebbe essere difficile ricavarne un elenco dalla rete).

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A parere mio, il fatto che non ci sia pubblico non è poi cosÏ determinato I parchi avventura o simili, dove sono installate attrazioni ludiche (comprese in elenco o meno), sono autorizzabili secondo il TULPS: art. 68 e 80 (vedi anche i locali con i gonfiabili dove i clienti portano i bambini). Un conto è il trattenimento e un conto è lo spettacolo.
Detto questo, come dicevo prima, la cage room è un’attrazione? Nessuno ha la risposta in tasca perché non ci sono definizioni legali. La finalità, però, è quella.

Sul punto hai ragione, ma non dimenticare che stai parlando di:

  • parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietĂ  di gestione, chiara delimitazione dell’area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni;
  • una pluralitĂ  di attrazioni in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l’entitĂ  di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumitĂ  e per l’igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013).

Il caso delle rage room mi pare diverso. Sono d’accordo con te sul fatto che possa (forse) essere ritenuta una forma di attività di trattenimento, ma limitarsi ad accettare una SCIA ex art. 68 o 69 mi pare troppo semplice e riduttivo: se la si ritiene soggetta ad un’autorizzazione di P.S., il vero problema è la sicurezza degli utenti. Quali prescrizioni imporre? E individuate da chi?

Le attrazioni dello spettacolo viaggiante (tra cui i gonfiabili che citi) hanno invece norme tecniche ben precise. Come ho giĂ  osservato, inoltre, non credo che una rage room possa essere considerata un locale di pubblico spettacolo (e quindi no art. 80) e difficilmente rientrerĂ  nella casistica dei luoghi soggetti alle norme di prevenzione incendi.