Apertura distributore carburante

Buongiorno,
per la realizzazione e l’apertura di un distributore carburanti, la normativa prevede contingentamenti relativi a requisiti minimi, distanze o tipologia obbligatoria dei carburanti commercializzati?
Grazie

Contingenti e distanze da altri non sono ammissibili, ci mancherebbe. Alcuni obblighi, però, ci sono.
Sul punto vedi l’art. 83-bis, comma 17 del DL 112/2008 e il relativo DM 05/03/2018.
Vedi anche l’art. 18 del d.lgs. n. 257/2016 e la relativa normativa regionale.

Sulla generale compatibilità urbanistica puoi annotare molte sentenze. Ad esempio, il TAR Cagliari n. 341/2024:

…la localizzazione di un impianto di carburanti, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, non è esclusa dalla destinazione dell’area non compatibile, in quanto l’impianto di distribuzione di carburanti costituisce una infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, e non necessita, dunque, di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 10 gennaio 2020, n. 20; T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I , 17.10.2016 n. 619);
- la localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti costituisce quindi un mero adeguamento degli strumenti urbanistici essendo gli stessi ricompresi fra le opere catalogabili come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale (C.d.S., Sez. IV, 7 novembre 2018, n. 6277; C.d.S., Sez. V, 11 febbraio 2019, n. 989; cfr. anche C.d.S. Sez. V, 20.11.2013, n. 5469 e T.A.R. Liguria, Sez. I , 25.5.2017, n. 460, secondo cui l’impianto di distribuzione di carburanti, per la sua natura di opera di urbanizzazione secondaria, può essere collocato, salvo particolari ragioni, in qualsiasi parte del territorio comunale e, quindi, anche in zona agricola).
In particolare, si è affermato in giurisprudenza che la necessità di ricorrere ad un piano attuativo va esclusa in quanto la subordinazione della realizzazione dell’intervento edilizio al piano attuativo ha ad oggetto l’urbanizzazione di un intero compendio immobiliare da destinarsi a nuovi insediamenti, non già l’esecuzione dell’impianto di distribuzione carburante che è ex se opera di urbanizzazione (T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 20/2020, cit.; cfr. C.d.S., Sez. IV, 18 febbraio 2016, n. 651 e C.d.S., Sez. V, 7 novembre 2016, n. 4639).
Gli impianti in questione, dunque, possono essere autorizzati in qualsiasi zona del territorio comunale ad eccezione di quelle sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e alle zone territoriali omogenee A; per il resto la localizzazione comporta un mero adeguamento dello strumento urbanistico (C.d.S., Sez. IV, 14.3.2023, n. 2647)…