Apertura locale per attività sportiva di associazione

Siamo in Veneto. Il Presidente di una associazione sportiva con sede legale nel nostro Comune ci pone il seguente quesito: "Abbiamo preso in affitto una sala nel comune di XXX dove svolgere le nostre attività sportive per i nostri soci. Stiamo già verificando con un architetto per quanto riguarda la messa a norma degli impianti e il rinnovo dei locali come spogliatoi e bagni. Vi chiederei alcune informazioni in merito agli adempimenti burocratici obbligatori da svolgere prima dell’apertura. Ad esempio è obbligatoria la SCIA? La sala è di 270mq, ha bisogno di estintori?"
Quindi i requisiti sono i medesimi di apertura di una palestra?
Grazie mille in anticipo

Mancando una normativa quadro statale, quando si parla di palestre è sempre difficile trovare la quadra.

In veneto, se non erro, si applica la LR 8/2015. Vedi art. 22 circa la procedura di segnalazione di inizio attività. In pratica occorre una SCIA con indicazione del responsabile tecnico.

Incollo la disposizione citata:

1. Le attività motorie e sportive non finalizzate all’agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l’applicazione.

2. È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma universitario rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 “Provvedimenti per l’educazione fisica” o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione europea;

b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 “Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni;

c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dallo Stato italiano.

3. È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Ai sensi di cui al comma 1 ed al fine dell’inizio dell’attività, i titolari delle attività segnalano al comune, per le verifiche di competenza, il nominativo dell’operatore qualificato di cui al comma 2 o dell’operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.

5. I titolari delle attività sono tenuti a segnalare al comune ogni variazione relativa all’operatore qualificato di cui al comma 2 o all’operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3.

5–bis. I titolari delle attività sono tenuti a esporre nei luoghi di cui al comma 1, i titoli di cui ai commi 2 e 3 posseduti dagli operatori qualificati e dagli operatori di specifica disciplina, segnalati al comune ai sensi dei commi 4 e 5.

6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo:

a) le attività per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;

b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP;

c) le attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c) ed f).

Controlla anche l’applicabilità (lo fa il tecnico di parte privata) delle procedure di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (voce 65).

Il fatto che sia gestita da un soggetto non riconducibile all’impresa non cambia le prerogative. Se è, di fatto, un impianto aperto al pubblico allora è necessario abilitarsi. Lo precisa la stessa norma.

Per questi aspetti vedi articoli come questo:

Grazie mille del cortese riscontro.