Apertura media struttura di vendita

Buongiorno, una media struttura di vendita ha esercitato la propria attività negli anni senza autorizzazione e senza mai aver presentato istanza, nel 2026 presenta istanza perchè è cambiata la proprietà della ditta che gestiva il negozio, tuttavia nell aprile 2026 ho trovato al protocollo una comunicazione di vendita straordinaria per cessazione attività della precedente proprietà e quindi da qui si e scoperto che l’attività era esercitata senza averne titolo, il negozio attualmente è chiuso e il nuovo proprietario appunto ha presentato nuova istanza per aprire. può il responsabile del suap sanzionare la ditta perchè ha operato senza averne titolo? e quindi andare poi avanti per consentire al nuovo proprietario di fare nuova apertura?

Sì, il Responsabile del SUAP ha l’obbligo di perseguire la violazione della precedente gestione, ma questo non blocca l’istruttoria della domanda presentata dal nuovo proprietario, a condizione che la nuova istanza sia correttamente configurata come nuova apertura (ex novo) e non come subingresso.

1. Il profilo sanzionatorio nei confronti della vecchia proprietà

L’esercizio abusivo di una media struttura di vendita (MSV) costituisce una violazione amministrativa punita ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 114/1998 (e delle corrispondenti sanzioni individuate dalla legge regionale di settore):

  • Sanzione pecuniaria: Il SUAP (o la Polizia Locale tramite verbale di accertamento) deve contestare la sanzione amministrativa di pagamento per l’attività svolta in assenza di autorizzazione (sanzione edittale ed eventuale pagamento in misura ridotta ex L. 689/1981).

  • Ordinanza di cessazione/chiusura e ripristino: Di norma, l’esercizio abusivo comporta l’emanazione di un provvedimento di immediata cessazione dell’attività abusiva e chiusura dell’esercizio. Nel caso specifico, essendo il negozio già chiuso ed avendo svolto le vendite straordinarie di cessazione, il procedimento sanzionatorio principale rimane incentrato sul recupero della sanzione pecuniaria per il periodo pregresso.

  • Principio di personalità della responsabilità (Art. 3, L. 689/1981): La sanzione per l’attività svolta senza titolo deve essere contestata ed irrogata esclusivamente al precedente titolare/gestore (la ditta/società che ha svolto abusivamente l’attività in quel periodo). Non vi è alcuna responsabilità in solido né trasmissione dell’illecito in capo al nuovo operatore.

2. La gestione della nuova istanza presentata dal nuovo proprietario

La presenza di un illecito commesso dal precedente gestore non “inquina” il locale né impedisce a un terzo di richiedere il titolo per operare nello stesso immobile. Tuttavia, occorre fare una distinzione giuridica fondamentale sul tipo di istanza presentata:

A. No al “Subingresso”

Il subingresso presuppone il trasferimento (per atto tra vivi o causa di morte) di un’azienda o ramo d’azienda facente capo a un titolo autorizzatorio valido ed efficace. Poiché la precedente ditta ha operato sine titulo, non esiste alcun titolo commerciale legale da volturare o in cui subentrare.

Se il nuovo operatore ha erroneamente presentato una comunicazione di subingresso, il SUAP deve:

  1. Segnalare l’improcedibilità/inefficacia della voltura/subingresso per assenza del titolo presupposto in capo al dante causa.

  2. Invitare la ditta a qualificare/reindirizzare la pratica come istanza di nuova apertura di Media Struttura di Vendita.

B. Sì alla “Nuova Apertura”

Se l’istanza è formulata (o viene regolarizzata) come nuova autorizzazione per apertura di MSV, il SUAP deve istruire la pratica in base ai requisiti oggettivi e soggettivi del nuovo richiedente:

  • Requisiti soggettivi: Possesso dei requisiti morali (e professionali, se alimentare) in capo al nuovo titolare/legale rappresentante.

  • Requisiti oggettivi: Conformità urbanistico-edilizia dei locali, destinazione d’uso commerciale compatibile, agibilità, rispetto della dotazione di parcheggi e degli standard previsti dal Regolamento Urbanistico/Piano Operativo Comunale e dalla legge regionale sul commercio.

Se il nuovo richiedente e l’immobile possiedono tutti i requisiti di legge, il SUAP deve rilasciare il titolo / completare l’iter autorizzatorio per la nuova apertura. Non è legittimo bloccare il rilascio di un nuovo titolo a un soggetto terzo a tempo indeterminato come “punizione” per gli illeciti commessi dal vecchio esercente.

Procedura operativa consigliata per il Responsabile SUAP

  1. Attivazione del procedimento sanzionatorio (verso la vecchia proprietà):

    • Trasmettere gli atti alla Polizia Locale/Organo accertatore (se non già fatto) per la contestazione formale della sanzione ex art. 22 D.Lgs. 114/1998 (e L.R. commercio) a carico del precedente gestore per il periodo di esercizio abusivo.

    • Notificare alla vecchia proprietà l’avvio del procedimento sanzionatorio ed eventuale presa d’atto formale della cessazione definitiva.

  2. Inquadramento dell’istanza del nuovo proprietario:

    • Verificare la qualificazione dell’istanza: accertarsi che sia trattata a tutti gli effetti come nuova autorizzazione ex novo (soggetta ad eventuale conferenza di servizi o verifica dei contingenti/pianificazione comunale se previsto dalla norma regionale) e non come semplice subingresso.

    • Procedere all’istruttoria tecnica ordinaria (edilizia, commercio, viabilità, impatto acustico, ecc.) e, in caso di esito positivo, rilasciare l’autorizzazione per la nuova Media Struttura di Vendita.

Grazie per la risposta esaustiva e chiara

Faccio un ultima domanda, applico la sanzione prevista dalla legge regione Abruzzo e non il 114/1998?