Apertura nuova attività ed irreperibilità attività precedente

Buonasera,
mi trovo di fronte ad una situazione un po complessa che spero di riuscire a spiegare:
Attività di estetista.

  1. anni fa Tizio effettua il subingresso per affitto da Caio
  2. Caio diventa improvvisamente irreperibile
  3. Tizio dopo vari tentativi riesce a contattare Caio ed a febbraio 2022 lo convince ad inviare pec di risoluzione anticipata del contratto di affitto (domanda 1: basta tale pec o ci vuole un atto notarile?)
  4. Caio vorrebbe aprire ex novo l’attività nello stesso locale a nome suo, gli dico che è necessario prima inviare una cessazione da parte di Caio (che era l’affittuario) ed una da parte di Tizio (che era l’affittante) ma Tizio è di nuovo irreperibile
    Che si fa???
    P.S: dal 2021 il contratto di locazione del locale è a nome di Caio

Grazie!

La casistica è molto comune, tuttavia è necessario puntualizzare meglio i fatti.
In primo luogo dovete individuare quale sia il soggetto che abbia in origine avviato l’attività. Il subingresso per affitto ha valore unicamente sulla base del titolo autorizzativo (SCIA o Licenza) originale.

In questo caso è “Tizio” o “Caio” il soggetto che abbia avviato in origine l’attività, ovvero abbia acquistato il ramo d’azienda mediante compravendita?
Leggendo il post non risulta chiaro; la parte iniziale si alterna alla parte finale («Tizio effettua il subingresso per affitto da Caio», «Caio diventa irreperibile», «Caio era l’affittuario», «Caio vorrebbe aprire ex novo l’attività nello stesso locale»).

Una volta identificato il soggetto detentore del titolo, potreste verificare se causa irreperibilità dell’affittuario, sulla base della normativa regionale vigente, l’attività sia o meno decaduta per inattività ovvero sospensione prolungata (ad esempio oltre 12 mesi). In tal caso, è inutile la cessazione, in quanto l’attività è decaduta e sarà soggetta a nuovo avvio.

A prescindere da questo, qualora un qualsiasi soggetto titolato avviasse una nuova attività, pertanto presumendo in regime SCIA, sono le attività precedenti a dover in caso essere cessate d’ufficio.
Potrete pertanto procedere effettuando verifiche sul posto, ovvero inviando PEC al soggetto/soggetti che risulterebbero ancora in esercizio chiedendo riscontro sull’effettiva cessazione dell’attività medesima, anche basandosi sulle informazioni reperibili d’ufficio quali la precedente PEC di disdetta affitto.
Anche in assenza di riscontro, le attività precedenti potranno essere cessate d’ufficio sulla base della vigente normativa.

Ovviamente pare strano indicare, come si legge nel post, che Caio (affittuario) desideri aprire un’attività ex novo nei medesimi locali, qualora i locali non siano chiaramente sfitti e le precedenti attività (di Tizio e Caio) siano chiaramente cessate.
In caso contrario, “Caio” potrebbe esercitare l’attività solo mediante subingresso, come in precedenza, ovvero dividendo i locali con l’altra impresa ed esercitando combinatamente previo accordo nei medesimi spazi.

Individuate i soggetti e verificate lo stato dei locali. Quindi procedete; un’attività imprenditoriale, peraltro in regime di SCIA, non può essere bloccata dal Comune qualora vi siano i requisiti per esercitare e la disponibilità dei locali medesimi.