Apertura parco giochi su area privata

Buongiorno,

ci hanno chiesto informazioni per apertura di un parco giochi temporaneo.

Il progetto dovrebbe essere realizzato su terreno di proprietà del richiedente, che vorrebbe installare una struttura coperta temporanea per un periodo inferiore ai 90 giorni.

La capienza massima prevista è di 199 persone.

All’interno della struttura sono previsti:

• Spazi dedicati ai giochi gonfiabili e soggetti a dondolo
• Aree riservate per le feste di compleanno
• Bagni a disposizione degli utenti
• Zone di sosta e convivialità per accompagnatori
• Parcheggio privato.

Il progetto proposto è realizzabile?

In caso affermativo quali sono i vari passaggi amministrativi e titoli abilitativi che il soggetto deve acquisire?

Grazie

Virna Seravalle

La temporaneità ai fini edilizi deve essere oggettivamente legata a un’esigenza limitata nel tempo. Come dice la norma: soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee. La struttura coperta, in questo caso, non è “edilizia libera”, la temporaneità è una scelta del soggetto. Non so se ho colto il problema ma è una considerazione inevitabile. In conclusione, occorre una verifica urbanistico-edilizia sulla compatibilità del progetto nonché una richiesta di permesso di costruire (l’ho buttata giù sinteticamente, verifica con i colleghi dell’UTC - vedi “glossario edilizia libera” e specificazioni regionali).

Lo stesso dicasi per la prevenzione incendi. È vero che non si applica per ipotesi temporanee (voce 65 DPR 151/2011) ma si tratta di manifestazioni non di impianti per il trattenimento che cessano dopo 3 mesi dall’avvio.

Nel DM 18/05/2007 troviamo una definizione:

d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

Attualmente, dopo l’abrogazione del DPR n. 394/94, come sottolineato dalla prassi ministeriale (si veda Circolare 1 dicembre 2009, n. 114 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi), “i parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell’art. 80 del medesimo testo unico. Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex art. 69 T.U.L.P.S…

Il fatto che ci si fermi alla capienza di 199 semplifica la vita del gestore: richiesta di autorizzazione ex art. 80 TULPS ma senza il coinvolgimento procedimentale della Commissione ai sensi dell’art. 141, comma 2 del Regolamento TULPS.

Che poi sarebbe Commissione provinciale a mente dell’art. 142 del Regolamento TULPS. I “parchi divertimento”, a prescindere dalla loro dimensione, sono sempre appannaggio della Commissione provinciale.

Ci sarebbe da considerare l’impatto acustico, l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande (sicuramente se organizza feste avrà un ruolo attivo)

Mi fermo qua, intanto rifletti su questi spunti