La temporaneità ai fini edilizi deve essere oggettivamente legata a un’esigenza limitata nel tempo. Come dice la norma: soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee. La struttura coperta, in questo caso, non è “edilizia libera”, la temporaneità è una scelta del soggetto. Non so se ho colto il problema ma è una considerazione inevitabile. In conclusione, occorre una verifica urbanistico-edilizia sulla compatibilità del progetto nonché una richiesta di permesso di costruire (l’ho buttata giù sinteticamente, verifica con i colleghi dell’UTC - vedi “glossario edilizia libera” e specificazioni regionali).
Lo stesso dicasi per la prevenzione incendi. È vero che non si applica per ipotesi temporanee (voce 65 DPR 151/2011) ma si tratta di manifestazioni non di impianti per il trattenimento che cessano dopo 3 mesi dall’avvio.
Nel DM 18/05/2007 troviamo una definizione:
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
Attualmente, dopo l’abrogazione del DPR n. 394/94, come sottolineato dalla prassi ministeriale (si veda Circolare 1 dicembre 2009, n. 114 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi), “i parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell’art. 80 del medesimo testo unico. Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex art. 69 T.U.L.P.S…
Il fatto che ci si fermi alla capienza di 199 semplifica la vita del gestore: richiesta di autorizzazione ex art. 80 TULPS ma senza il coinvolgimento procedimentale della Commissione ai sensi dell’art. 141, comma 2 del Regolamento TULPS.
Che poi sarebbe Commissione provinciale a mente dell’art. 142 del Regolamento TULPS. I “parchi divertimento”, a prescindere dalla loro dimensione, sono sempre appannaggio della Commissione provinciale.
Ci sarebbe da considerare l’impatto acustico, l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande (sicuramente se organizza feste avrà un ruolo attivo)
Mi fermo qua, intanto rifletti su questi spunti