Buongiorno,
Tizio è proprietario di un impianto di distribuzione carburanti ghost.
Adesso vorrebbe avviare un’attività di vendita di bevande, snack ed accessori tipici degli esercizi commerciali associati alle pompe di benzina, per il momento senza somministrazione diretta (nessun servizio bar, esclusivamente vendita di articoli confezionati).
La vendita al dettaglio presso il chiosco dell’impianto è compatibile con la normativa sugli impianti ghost? Si noti che la vendita di carburanti permarrebbe esclusivamente in self-service.
Se possibile, qual è l’iter per poter avviare tale attività e di cosa abbiamo bisogno, oltre al registratore di cassa telematico?
Infine, è necessario comunicare gli orari di apertura dell’attività o è possibile gestire in autonomia aperture e chiusure del negozio?
Grazie.
Luciano.
la liberalizzazione viene da lontano. Vedi il DL n. 98/2011, art. 28, commi da 7 a 10
7. Non possono essere posti specifici vincoli all’utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. NEL RISPETTO DELLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE, PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, OVUNQUE SIANO UBICATI, NON POSSONO ESSERE POSTI VINCOLI O LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO CONTINUATIVO, ANCHE SENZA ASSISTENZA, DELLE APPARECCHIATURE PER LA MODALITÀ DI RIFORNIMENTO SENZA SERVIZIO CON PAGAMENTO ANTICIPATO.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, È SEMPRE CONSENTITO IN TALI IMPIANTI:
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l’esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l’ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: “con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500”.
10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
Come vedi, non ci sono distinzioni. Quindi, ok all’avvio dell’esercizio di vicinato nel rispetto della normativa “commerciale”: requiisti morali/professionali. Gli orari del commercio, dla 2012, sono liberalizzati. Una volta decido l’orario, però, deve essere esposto al pubblico.
Per le altre cose senti il commercialista e dai un’occhiata alla eventuale legge regionale sul commercio, magari detta delle specificazioni ulteriori anche se non possono contrastare con il DL citato